Concernente la riduzione del prezzo del sale e relativi provvedimenti finanziari
Testo vigente
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' delle Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Sono modificati come appresso i seguenti dazi di entrata della tariffa doganale:
2. Parte di provvedimento in formato grafico
3. Al numero 9 c) della tariffa doganale e' aggiunta la seguente nota:
4. Per le essenze spiritose di rhum, cognac e altre contenenti spirito, sara', oltre il dazio, riscossa una sopratassa di lire 85 il quintale, anche senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
5. Fermo il disposto della nota aggiunta al n. 8 della tariffa doganale, non e' ammesso in nessun caso lo sdaziamento degli olii minerali a peso netto reale o a peso netto legale.
Art. 2
1. E' ammessa la restituzione del dazio sullo zucchero greggio importato, destinato all'esportazione, dopo essere stato raffinato.
2. Le raffinerie le quali domanderanno di poter godere di questo benefizio, non potranno immettere nei loro opifizii zuccheri di ricchezza inferiore a 80 per cento, ne' maggiore di 98 per cento; saranno soggette alla vigilanza permanente degli agenti di finanza e dovranno rimborsare le relative spese.
Art. 3
1. Per tutti gli zuccheri immessi in dette raffinerie, qualunque ne sia la destinazione, sara' determinata la quantita' di prodotto cristallizzabile con l'analisi polarimetrica, dedotte le ceneri ed il glucosio.
2. Il coefficiente di riduzione dei gradi polarimetrici e' fissato a due, tanto per le ceneri, quanto pel glucosio. Non si terra' conto delle frazioni di grado, se saranno inferiori a un decimo e nel calcolare il rendimento del greggio in zucchero cristallizzabile, sara' consentito un abbuono di uno e mezzo per calo di raffinazione.
Art. 4
1. Per la restituzione del dazio sugli zuccheri raffinati esportati, sara' tenuto calcolo della ricchezza media di tutto lo zucchero immesso nell'opificio, per la raffinazione, in ciascun semestre.
Giusta i risultamenti di questa media, sara' determinato l'ammontare del rimborso finale della tassa pagata sul greggio per lo zucchero raffinato esportato nel semestre. Al momento dell'esportazione per ogni quintale di zucchero raffinato sara', provvisoriamente, rimborsata una somma corrispondente a lire 68 per ogni quintale di zucchero raffinato.
2. Agli effetti delle disposizioni della presente legge concernenti la restituzione del dazio, saranno considerati raffinati gli zuccheri, che, previo accertamento della purezza da parte degli agenti della finanza, saranno esportati in pani o saranno ridotti in polvere alla presenza degli agenti medesimi.
3. Gli zuccheri in pani saranno calcolati pel loro peso totale soltanto allora che siano assolutamente puri, duri e secchi.
Art. 5
1. Un regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio del commercio e quello del Consiglio di Stato, stabilira' quali siano i requisiti d'ordine tecnico che le raffinerie dovranno presentare per essere ammesse alla restituzione del dazio, le dogane dalle quali potra' aver luogo l'importazione degli zuccheri destinati alla raffinazione e indichera' le norme per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge risguardanti la restituzione del dazio sugli zuccheri raffinati, destinati all'esportazione.
Art. 6
1. Le fabbriche di zucchero indigeno saranno soggette alla tassa di lire 44,45 per ogni quintale di zucchero di seconda classe; e di lire 49,65 per ogni quintale di zucchero di prima classe prodotto.
Art. 7
1. La restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero destinati all'esportazione all'estere, sara' conceduta nella misura indicata nella tabella allegato A, che fa parte integrante della presente legge.
Art. 8
Art. 9
1. La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sovratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di una lira e cinquanta contesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centigrado.
Art. 10
1. I fabbricanti di spiriti di 1ª categoria, che versino la tassa direttamente in tesoreria, potranno essere dispensati dalla cauzione prescritta dall'articolo 11 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (testo unico), quando si assoggettino al deposito dello spirito prodotto in appositi magazzini che saranno considerati come locali di fabbrica e sottoposti alle prescrizioni della legge doganale pei depositi privati.
2. In questo caso la tassa sara' pagata a misura della estrazione dello spirito dal magazzino, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione bimestrale, che si effettua sulla indicazione del misuratore meccanico applicato agli apparecchi di prima distillazione della fabbrica.
3. Con decreto Reale si provvedera' al conguaglio del carico del fabbricante, determinato dalle successive liquidazioni bimestrali, col registro di deposito dello spirito.
4. Nel caso di sospensione di lavoro delle fabbriche di 1ª categoria, i termini attualmente in vigore pel pagamento della tassa sono prorogati temporaneamente e per non oltre due mesi.
5. Questa concessione, sempre nei limiti della prestata cauzione, cessera' appena la fabbricazione venga riattivata.
Art. 11
1. All'art. 17 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (testo unico), e' aggiunto il seguente inciso:
2. L'applicazione del misuratore potra' essere richiesta dagli stessi fabbricanti:
a) Per le distillerie a vapore;
b) Per le fabbriche fornite di lambicchi a fuoco diretto, ma della capacita' complessiva non inferiore a ettolitri 50;
c) Per quelle che distillano vino con apparecchi a colonna quantunque a fuoco diretto.