Concernente la ripartizione del territorio emerso dal lago di Fucino
Testo vigente
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il territorio emerso dal lago di Fucino, stato aggregato con decreto Reale 26 gennaio 1876 al comune di Avezzano, viene ripartito tra i comuni ripuarii di Aieli, Avezzano, Celano, Cerchio, Luco, Massa d'Albe, Ortucchio, Pescina e Trasacco in base alla media risultante dalla popolazione, ed alla lunghezza della fronte di ciascun territorio comunale rimpetto al Fucino, per tutti gli effetti amministrativi, finanziarii e giudiziarii.
Art. 2
1. Al comune di Luco e' attribuita la meta' di tutto cio' che viene a guadagnare per la media, di cui al precedente articolo, il comune di Massa d'Albe sulla estensione che gli competerebbe, tenendo a calcolo la sola linea del suo territorio.
Art. 3
1. Sara' provveduto con decreto Reale ad un equo riparto fra i comuni indicati nell'articolo 1 di quella parte del debito contratto dal comune di Avezzano con la Cassa dei depositi e prestiti, per la quale trovinsi vincolati i centesimi addizionali comunali dell'imposta sui terreni emersi dal Fucino, tenuto conto della superficie a ciascun comune assegnata, della popolazione, dell'erogazione, della somma mutuata e delle condizioni finanziarie dei comuni medesimi.
Art. 4
1. Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale per tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 1886.
UMBERTO.
Depretis.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.