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Per la tutela dei monumenti antichi nella citta' di Roma

Testo vigente

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. L'isolamento dei monumenti compresi nella zona meridionale di Roma, ed il loro collegamento per mezzo di passeggi e pubblici giardini, nei limiti di cui all'art. 2, e' dichiarata opera di pubblica utilita'.

Art. 2

1. La suddetta zona e' determinata dai seguenti limiti:

  1. a) Lungotevere di sinistra dalla via di Porta Leone al Ponte Palatino (linea AB);

  2. b) Lato nord della via di Ponte Rotto di S. Giorgio in Velabro (linea BC);

  3. c) Lato nord-ovest della via di S. Teodoro (linea CD);

  4. d) Il perimetro del Foro Romano, compresa l'area tra questo e le vie Cremona e Salara Vecchia, passando dietro la basilica di Costantino, con una linea che dalla via del Tempio della Pace va all'origine del ramo ovest della via della Polveriera (linea DEFGHK);

  5. e) Il perimetro del Colle Oppio, delle Terme di Tito, com'e' segnato nel piano regolatore della citta', fino a raggiungere il ramo E della via della Polveriera (linea KLMNOPQR);

  6. f) Il lato est del piazzale dell'Anfiteatro Flavio (linea RS);

  7. g) Il lato est della nuova via Claudia, girando dietro la chiesa di S. Stefano Rotondo, fino a raggiungere l'angolo rientrante delle mura della citta' presso la porta chiusa della Ferratella (linea STUV);

  8. h) Le mura della citta' fino all'angolo rientrante di queste fra il bastione di S. Gallo e la porta di S. Paolo (linea Vabcde);

  9. i) Una linea di prolungamento del lato della via del Pomerio che va all'angolo ovest del viale delle Terme Antoniane (linea ef);

  10. k) Una linea che da quest'angolo raggiunge normalmente il lato della via di Porta S. Paolo (linea fg);

  11. l) Il lato da via Porta S. Paolo (linea gh);

  12. m) Una linea che congiunga il lato del Foro Trajano alla falda est del Colle Capitolino;

  13. n) Una linea parallela al lato ovest del Circo Massimo, distante dallo stesso metri lineari 50 fino a raggiungere il Lungotevere (linea hA).

2. Durante due anni dalla pubblicazione della presente legge e' vietato di edificare sulle terre comprese nella zona sopradescritta, le quali rimangono vincolate per tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le cui disposizioni sono applicabili all'esecuzione dell'opera suddetta.

Art. 3

1. Le espropriazioni ed i lavori relativi saranno incominciati e compiuti entro il periodo di anni cinque da potersi prorogare dal Ministero della Pubblica Istruzione, d'accordo col municipio di Roma, nei casi e nei modi indicati all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865 sopramentovata.1

Art. 4

1. Il fondo per la esecuzione dell'opera verra' costituito in parte eguale dallo Stato e dal comune di Roma e dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'art. 7.

2. Saranno gratuitamente cedute per lo scopo della presente legge le aree demaniali e comunali, e tutta la zona di cui all'art. 2 diventera' di demanio pubblico.

Art. 5

1. Una Commissione nominata per meta' dal Ministero della Pubblica Istruzione e meta' dal Municipio di Roma, presieduta da un rappresentante del Governo, compilera', fra un anno dalla pubblicazione di questa legge, il piano di esecuzione dell'opera, determinera' le competenze rispettive per la esecuzione della medesima, e statuira' per convenzione la quota annua e il modo di pagamento del rispettivo concorso. Il concorso dello Stato sara' approvato in tempo utile con legge speciale.

Art. 6

1. Le disposizioni contenute nell'art. 43 e seguente comma della legge succitata 25 giugno 1865 saranno sempre applicate quando risulti che le opere comprese in detto articolo e seguente comma furono eseguite dopo la promulgazione della presente legge.

Art. 7

1. Ai proprietari dei beni confinanti o contigui e' imposto l'obbligo del contributo, a norma dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865.

Art. 8

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 3273

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.