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Sulla formazione del Consorzio per la costruzione, la sistemazione e la conservazione di una strada provinciale o delle opere relative che interessano piu' provincie

Testo vigente

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. La formazione del Consorzio di che nell'art. 37 della legge 20 marzo 1865, alleg. F, per la costruzione, la sistemazione e la conservazione di una strada provinciale o delle opere relative che interessano piu' provincie, e' promossa da quella provincia che credera' di aver ragione a chiamarne altre a concorrere nella spesa.

Art. 2

1. Il progetto di Consorzio coi relativi documenti dev'essere presentato dalla provincia che lo promuove in altrettante copie quante sono le altre provincie interessate al Ministero dei Lavori Pubblici, il quale ne comunichera' contemporaneamente una per ciascuna alle provincie medesime, prefiggendo loro un termine per deliberare se intendono di aderirvi e per esercitare e presentare le loro osservazioni od opposizioni.

2. Trascorso questo termine, il Ministero, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, statuira' sulla domanda di costituzione del Consorzio, decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni delle provincie e ritenendo aderenti quelle che nel termine fissato non ne avessero fatta alcuna.

Art. 3

1. In caso di ricorso contro la decisione ministeriale, di cui all'articolo precedente, prima della decisione del Consiglio di Stato dovra' essere sentito il Consiglio dei Lavori Pubblici in adunanza generale.

Art. 4

1. Ordinato e reso esecutorio il Consorzio, l'Assemblea generale, costituita dai delegati delle provincie interessate, provvede all'eseguimento delle opere col mezzo di una Deputazione o Consiglio di Amministrazione.

2. Le rispettive attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalita' prescritte pei Consigli e le Deputazioni provinciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 1889.
UMBERTO,
G. Finali.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.