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Sulle Opere Pie

Testo vigente

Delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza .

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:34

  1. a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanita' quanto di malattia;

  2. b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

2. La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

3. Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegl'istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati.3411

Art. 2

1. Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

  1. a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;

  2. b) le fondazioni private destinate a pro di una o piu' famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

  3. c) le societa' ed associazioni regolato dal codice civile e dal codice di commercio.

2. I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del Sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorita' medesima, allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia.34

3. Il Sottoprefetto ha facolta' di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza e della beneficenza.34

4. Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie.34

Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza .

Art. 4

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carita' o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.34

2. Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione.34

Art. 5

1. La Congregazione di carita' e' amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei Comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di 6 nei Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 abitanti e di 8 nei Comuni con piu' di 100,000 abitanti.

2. Il presidente e' nominato dal prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i patroni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

3. Nei Comuni ove manchino Associazioni sindacali riconosciute nel modo anzidetto, la designazione delle terne e' fatta dalle Associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione e' compreso il Comune per il quale la designazione stessa e' richiesta. Le persone designate debbono pero' appartenere, per residenza o per esercizio di attivita' produttiva, al Comune stesso.

4. Tanto il presidente quanto i patroni durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

5. Per deliberazione del presidente, sentito il parere dei Comitato dei patroni, a' sensi dell'articolo seguente, puo' essere ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

6. Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rilevanza del patrimonio, puo' esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di carita', scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

7. L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la rendita netta derivante, secondo i casi, dalla liberalita' o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente a somma di L. 1000 per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, di L. 2000 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 20,000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 50,000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con piu' di 50,000 abitanti.

Art. 6

1. IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART. 5) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 5 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.34

Art. 7

1. Spetta alla congregazione di carita' di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, cosi' innanzi all'autorita' amministrativa, come dinanzi all'autorita' giudiziaria.

Art. 8

1. La congregazione di carita' promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

Art. 9

1. La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carita', si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.34

Art. 10

1. I membri dalla congregazione di carita' e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione piu' d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carita', la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

Art. 11

1. Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carita' o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:34

  1. a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa;

  2. b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorita' politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;

  3. c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carita' o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarita' che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

  4. d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

2. Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

  1. e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

3. Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carita'.

4. Essi possono inoltre far parte di Comitati di erogazione di assistenza, che le Congregazioni di carita' abbiano istituiti, ed anche delle Congregazioni stesse nei casi contemplati negli ultimi tre capoversi dell'art. 5.