Che dichiara monumento nazionale il palazzo delle compere di San Giorgio in Genova
Testo vigente
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il palazzo delle compere di S. Giorgio in Genova e' dichiarato monumento nazionale.
Art. 2
1. Le disposizioni delle regie patenti 4 agosto 1835, della legge 17 luglio 1861, n. 345 e della legge 3 luglio 1884, n. 2519, in quanto possono riguardare la demolizione dello avancorpo del suddetto palazzo, sono abrogate.
Art. 3
1. La spesa necessaria all'esecuzione della presente legge sara' ripartita in quattro esercizi e sostenuta a carico dei proventi contemplati dall'art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, 2 luglio 1891.
UMBERTO.
P. Villari.
Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.