Che concerne la custodia delle opere d'arte nelle gallerie, biblioteche o collezioni d'arte o di antichita'
Testo vigente
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge o in qualsiasi modo distrae o converte in profitto proprio od altrui, quadri, statue od altre opere d'arte custodite nelle gallerie, biblioteche o collezioni d'arte o di antichita' di cui nello art. 4 della legge 28 giugno 1871, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'art. 203 del Codice penale, salvo le pene maggiori qualora il fatto costituisca un reato piu' grave previsto dal Codice penale.
Art. 2
1. Il Governo provvedera' a mantenere o reintegrare l'esercizio dei diritti del pubblico sulle gallerie, biblioteche, collezioni d'arte indicate nel precedente articolo, sia che tali diritti risultino da atti di fondazione, sia che risultino da possesso. Dara' inoltre i provvedimenti per l'esatto adempimento delle condizioni imposte dai fondatori e pel rispetto dei diritti acquisiti dal pubblico.
2. Il Governo potra' in qualunque tempo ispezionare le gallerie, collezioni e biblioteche, di cui all'articolo precedente e dare tutte le disposizioni occorrenti per la loro sicura custodia e conservazione.
Art. 3
1. Chiunque trasgredisce un ordine legalmente dato dalla autorita' competente in esecuzione dell'articolo precedente, soggiace alle pene sancite dall'articolo 434 del Codice penale.
Art. 4
1. La presente legge andra' in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1892.
UMBERTO.
P. Villari.
Visto, Il Guardasigilli: B. Chimirri.