Che autorizza l'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione della citta' di Roma a cedere a favore di quella degli Ospedali l'annua rendita di Lire 200,000
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9