diritto.io

Sulla fabbricazione e vendita delle essenze d'agrumi o sommacchi triturati o in polvere

Testo vigente

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi triturati o in polvere, che siano commisti a sostanze eterogenee, deve indicare, con chiari caratteri, la qualita' e la quantita' delle commistioni sui recipienti che le contengono, sui fogli di spedizione, sulle fatture e sui registri che lo riguardano.

2. Il trasgressore e' punito con la multa da 100 a 500 lire; cui puo' aggiungersi, in caso di recidiva, la detenzione sino ad un mese.

Art. 2

1. Chiunque vende essenze di agrumi o sommacchi triturati non genuini o in polvere senza che siano accompagnati dall'indicazione prescritta nell'articolo precedente, o senza altrimenti rendere consapevole il compratore di tale loro qualita', e' punito con la multa da 200 a 1000 lire, e in caso di recidiva con reclusione sino a tre mesi.

2. Se la vendita sia fatta con destinazione all'Estero la pena e' aumentata della meta'.

Art. 3

1. Chiunque commercia sommacchi o essenze di agrumi e' tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni per le analisi ad ogni richiesta ed a scelta del Prefetto, del Sottoprefetto, del Sindaco o del Presidente della Camera di Commercio.

2. I contravventori di questo disposizioni saranno puniti con ammenda da L. 100 a 500.

Art. 4

1. Le stazioni agrarie ed i laboratori di chimica agraria alla dipendenza dello Stato, nonche' i laboratori chimici municipali, sono obbligati di eseguire le analisi del sommacco e delle essenze di agrumi che si sospetteranno non genuini, mediante pagamento di una modica tassa, da fissarsi col regolamento della presente legge.

2. Qualora tali essenze o sommacchi fossero presentati da privati e le analisi li dimostrasse non genuini, gli Istituti predetti dovranno sollecitamente farne denunzia alla competente autorita'.

3. Le modalita' concernenti il prelevamento dei campioni e la presentazione delle essenze e dei sommacchi destinati alle analisi saranno fissate dal Regolamento.

Art. 5

1. Le sentenze di condanna saranno a cura dello Stato e a spese dei condannati, pubblicate nei giornali locali ed affisse nell'albo della Camera di Commercio del Comune e dei Comizi agrari della provincia dove i trasgressori hanno l'opificio, la sede, la residenza, e, nel caso di essenze o sommacchi spediti fuori del Regno, anche nell'albo dei Consolati italiani del paese dove la merce e' spedita e in qualcuno dei principali giornali del luogo.

Art. 6

1. Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere, mediante Regolamento, all'attuazione della presente legge.

2. Potra' altresi' il Governo, quando e come lo creda opportuno, con apposite disposizioni, determinare le cautele che stimera' meglio adatte ad impedire le adulterazioni contemplate nella presente legge, anche con la istituzione di timbri doganali facoltativi a spese degli esportatori.

3. Siffatte disposizioni, come il Regolamento di cui al comma 1° di questo articolo, saranno emanate per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato e potranno con le stesse guarentigie essere modificato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Monza, addi' 2 agosto 1897.
UMBERTO.
Guicciardini.
Visto, Il Guardasigilli: Rudini'.