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che da' piena ed intera esecuzione al trattato e alla convenzione fra l'Italia e la Confederazione svizzera per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia attraverso il Sempione da Briga a Domodossola

Testo vigente

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato, stipulato in Berna fra l'Italia e la Confederazione svizzera il 25 novembre 1895, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia attraverso il Sempione da Briga a Domodossola.

Art. 2

1. E' approvata la convenzione stipulata, il 22 febbraio 1896, fra i Ministri dei Lavori Pubblici, dello Finanze e del Tesoro ed i signori Ernesto Ruchonnet e Giulio Dumur, rappresentanti della Societa' ferroviaria Jura-Simplon, con l'allegato capitolato d'oneri, per la concessione alla Societa' medesima d'una ferrovia, attraverso il Sempione, dal confine italo-svizzero ad Isella.

Art. 3

1. Nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'esercizio 1896-97, sara' iscritta una somma di lire 50,000 in apposito capitolo sotto la denominazione: «Studi per un progetto definitivo di costruzione del tronco di ferrovia da Domodossola ad Isella ed eventualmente per il suo esercizio a trazione elettrica, utilizzando le forze idrauliche di proprieta' dello Stato».

Art. 4

1. Il Governo del Re e' fin d'ora autorizzato, dopo compiuti gli studi di cui all'articolo precedente, udito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, a provvedere alla costruzione della linea Isella-Domodossola, o col sistema della costruzione diretta per conto dello Stato a mezzo di pubblici incanti, o con quello della concessione ed eventuale sovvenzione chilometrica a Societa' privata, per attuare gli impegni derivanti dal paragrafo 4 del trattato e dal paragrafo 1° della convenzione.

Art. 5

1. Il Governo del Re e' autorizzato a concedere la costruzione e l'esercizio di una linea fra la stazione di Santhia' e quella di Borgomanero.

2. Alla costruzione di questa linea e' fin d' ora assegnato un sussidio chilometrico di L. 5000 per settantacinque anni.

3. In tal caso provvedera' perche' la nuova linea sia messa in corrispondenza coi treni internazionali attraversanti il Sempione, e che per essa sia avviato tutto il traffico fra la Svizzera e Torino e l'alto Piemonte.

4. Provvedera' anche perche' nelle tariffe sia tenuto conto dei rispettivi abbreviamenti ferroviari quando, all'apertura del Sempione, ma pero' non prima del 1° luglio 1905, la linea Santhià-Borgomanero e la linea Arona-Gravellona non fossero ancora aperte all'esercizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Valprato, addi' 3 agosto 1898.
UMBERTO.
Canevaro.
Lacava.
Vacchelli.
Carcano.
Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.