Sull'espropriazione di Villa Borghese
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il Governo del Re e' autorizzato ad acquistare, per una somma non superiore a tre milioni di lire, la Villa Borghese, allo scopo di cederla gratuitamente al Comune di Roma, a condizione di trasformarla in pubblico giardino comunale unito al Pincio, che prendera' il nome da Umberto I.
2. Il Governo e' autorizzato a trattenere tanta parte dei terreni della Villa Borghese quanto occorra alla fondazione di una scuola d'agricoltura, in quella parte che meno si presti a pubblico giardino.
Art. 2
1. Qualora manchi la possibilita' dell'acquisto a trattativa privata, il Governo del Re e' autorizzato a procedere alla espropriazione per causa di pubblica utilita', senza pero' eccedere la somma indicata nell'articolo 1.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 dicembre 1901.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Di Broglio.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.