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Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele

Testo vigente

Titolo I. Costruzione, manutenzione ed esercizio dell'Acquedotto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' dalla Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. E' istituito un Consorzio fra lo Stato e le tre provincie di Foggia, Bari e Lecce, avente per iscopo la costruzione, la manutenzione e l'esercizio perpetuo dell'Acquedotto Pugliese.

2. Il Consorzio ha personalita' giuridica, responsabilita' verso i terzi e patrimonio distinti da quelli dello Stato e delle dette provincie.

3. Le funzioni e le attribuzioni di esso saranno determinate in uno Statuto da approvarsi per R. decreto.

4. La rappresentanza legale del Consorzio e' attribuita esclusivamente allo Stato, il quale ne avra' anche la gestione fino all'apertura dell'esercizio dell'Acquedotto.

Art. 2

1. La costruzione, la manutenzione, le riparazioni ordinarie e straordinarie e l'esercizio dell'Acquedotto saranno concessi in unico appalto all'industria privata, merce' gara internazionale fra Ditte riconosciute idonee dal Ministero dei Lavori Pubblici.

2. La concessione avra' la durata di novant'anni, decorrenti dall'approvazione del collaudo definitivo dell'opera.

3. Lo Stato e le tre provincie concorreranno alla spesa, giusta l'articolo 5.

Art. 3

1. Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, sara' stanziata, in apposito capitolo, a titolo di concorso dello Stato e delle provincie nella spesa dell'Acquedotto, la somma di L. 1,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1903-904 al 1907-908 e di L. 5,000,000 dal 1908-909 al 1931-932.

2. In un capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata verra' stanziata la somma di L. 1,000,000 da riscuotersi dallo Stato a titolo di contributo delle tre provincie, a cominciare dall'esercizio 1907-908.

3. Contemporaneamente nella parte passiva del bilancio di ciascuna delle tre provincie, dall'anno 1907 fino al 1931, verra' stanziata, fra le spese obbligatorie, le quote rispettiva di contributo, il cui riparto, da farsi in ragione della popolazione dei Comuni serviti dall'Acquedotto, sara' stabilito con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Art. 4

1. E' data ai Consigli provinciali di Foggia, Bari e Lecce la facolta' di ripartire fra i Comuni serviti dall'Acquedotto, nella rispettiva provincia, una quota non maggiore della meta' del contributo provinciale.

2. Il riparto fra i Comuni e' stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa; e sui reclami si pronuncia con provvedimento definitivo il Ministero dei Lavori Pubblici.

3. Contro questo provvedimento e' ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronuncia anche nel merito.

4. La quota a carico dei Comuni deve inscriversi nelle spese obbligatorie dei bilanci comunali.

Art. 5

1. La gara internazionale per la concessione dell'opera sara' bandita entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, e, a parita' di condizioni, sara' preferita l'industria nazionale.

2. Il concorso dello Stato e delle provincie e' stabilito in venticinque annualita', di cinque milioni ciascuna, da stanziarsi a' termini dell'articolo 3; e la concessione restera' aggiudicata alla Ditta che avra' proposta la maggiore riduzione di annualita'.

3. Non saranno ammesse offerte di riduzione inferiori a un decimo di annualita'.

Art. 6

1. Come base dell'appalto dovranno servire il progetto o i progetti di massima, compilati a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, senza qualsiasi responsabilita' dello Stato e del Consorzio.

2. Sara' obbligo del concessionario di compilare, entro un termine da stabilirsi nel Capitolato di concessione, il progetto esecutivo dell'opera, che sara' approvato dal Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore.

3. L'Acquedotto dovra' constare di un canale principale in muratura, capace di derivare non meno di quattro metri cubi d'acqua al minuto secondo, distribuendola alle tre provincie mediante diramazioni e canali secondari, capaci di fornire non meno di 40 a 90 litri al giorno per abitante, secondo l'importanza dei Comuni, e giusta le categorie da stabilirsi nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge.

4. Verificandosi un maggiore bisogno, il concessionario dovra' eseguire, a sue spese, le opere secondarie occorrenti per accrescere, almeno di un terzo, la detta quantita' d'acqua.

Art. 7

1. Il tempo, entro il quale l'Acquedotto dovra' essere costruito ed aperto all'esercizio, non sara' superiore di dieci anni, decorrenti dalla stipulazione dell'atto di concessione.

2. Il concessionario, a suo rischio e pericolo, e nei modi da stabilirsi nel Regolamento, provvedera' alla costruzione, alla manutenzione, alle riparazioni ordinarie e straordinarie e all'esercizio dell'Acquedotto; e saranno a suo carico tutte le spese relative, comprese quelle di espropriazione e di canalizzazione nell'interno dei Comuni.

3. Dovra' inoltre costruire a sue spese in ciascun Comune, in numero proporzionato agli abitanti e da prescriversi nel Regolamento, fontanine gratuite pel pubblico, restando in facolta' del Comune di disciplinarne l'uso, ed a suo carico il pagamento dell'acqua.

4. Le diramazioni dalle condutture stradali per portare l'acqua nelle case saranno a carico dei proprietari.

Art. 8

ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 29 LUGLIO 1937, N. 1446, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 FEBBRAIO 1939, N. 131.

Art. 9

1. Ogni volta che l'annuo prodotto netto, tenendo conto anche del contributo consorziale, ecceda il 5 per cento, la meta' dell'eccedenza spetta al Consorzio.

2. Prodotto netto e' quello che rimane del prodotto lordo, detratte le spese di amministrazione, di esercizio, di manutenzione, di riparazioni ordinarie e i canoni e tributi pubblici.

3. La compartecipazione sara' divisa fra lo Stato e le tre provincie nelle proporzioni del rispettivo contributo.

4. La meta' della quota di ciascuna provincia sara' corrisposta ai rispettivi Comuni, in proporzione degli oneri che essi sostengono per effetto delle disposizioni degli articoli 4 e 7.

5. Nei riguardi della compartecipazione saranno fissate nel Regolamento le norma per l'esercizio del sindacato, da parte del Consorzio, sui conti del concessionario.

Art. 10

1. Il pagamento delle annualita' di concorso dello Stato e delle provincie al concessionario comincia dopo il collaudo e l'apertura all'esercizio dell'Acquedotto.

2. Il Tesoro versera' alla Cassa dei depositi e prestiti, in conto corrente fruttifero, ed in rate semestrali con scadenza del 31 dicembre e del 30 giugno di ciascun anno, le somme stanziate nel bilancio dal 1903-904 in poi.

3. Tre mesi dopo l'apertura all'esercizio dell'opera, la Cassa dei depositi e prestiti paghera' al concessionario, in una sola volta, le annualita' che si troveranno accumulate a quell'epoca coi relativi interessi.

4. Nel caso che il concessionario apra parzialmente per provincia l'esercizio dell'Acquedotto, il Governo e' autorizzato ad ordinare pagamenti proporzionali con le norme da stabilirsi nel Regolamento.

Art. 11

1. Nel Regolamento sara' stabilito il prezzo massimo di vendita dell'acqua ai privati, proporzionato al grado d'importanza di ciascun Comune; e sara' determinata una tariffa speciale, a prezzo ridotto, per l'acqua delle fontanine gratuite, e per quella destinata ad usi igienici d'interesse generale, ed a qualunque servizio di pubbliche Amministrazioni, comprese le ferrovie.