diritto.io

Che autorizza la spesa straordinaria di L. 107,650.000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 2

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 3278

Art. 3

1. Per i lavori necessari a difendere le strade provinciali e comunali contro le frane o le corrosioni dei fiumi e torrenti, lo Stato potra' accordare sussidi, alle provincie in misura non maggiore del terzo della spesa ed ai Comuni o Consorzi di Comuni in misura non maggiore della meta', secondo norme da stabilirsi con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.17

Art. 4

1. Per i lavori necessari a difendere gli abitati di Comuni aventi una popolazione inferiore a 15,000 abitanti o delle relative borgate, contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, lo Stato, in parziale deroga dell'art. 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, potra' accordare ai Comuni, indipendentemente dal concorso della provincia, sussidi nella misura da un terzo a due terzi della spesa secondo norme da stabilirsi nel regolamento previsto dal precedente articolo 3.

2. Il sussidio, entro i limiti predetti, sara' fissato con speciale riguardo ed in proporzione corrispondente alle seguenti circostanze: il numero degli abitanti del Comune, l'ammontare delle imposte principali sui terreni e fabbricati, l'importanza e la spesa delle opere da eseguirsi.1

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1904.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Tedesco.
Tittoni.
Luzzatti.
Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.