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Costituzione in Comuni autonomi delle frazioni di Bagni di Montecatini e Pieve a Nievole

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Le frazioni di Pieve a Nievole e di Bagni di Montecatini sono distaccate dal comune di Montecatini di Valdinievole, e costituite in Comuni autonomi che prenderanno nome dalle rispettive frazioni.

Art. 2

1. La delimitazione dei confini tra i suddetti comuni di Montecatini Valdinievole, Pieve a Nievole e Bagni di Montecatini e' determinata dalla pianta topografica del 1° dicembre 1904, allegata al presente disegno di legge.

Art. 3

1. Le passivita' complessive che verranno accertate all'atto della separazione, saranno ripartite fra i tre Comuni nella proporzione di due terzi al comune di Bagni, di un sesto al comune di Pieve a Nievole e di un sesto al comune di Montecatini Valdinievole.

Art. 4

1. A ciascuno dei tre Comuni e' data facolta' di concedere patenti di guide, corrieri, facchini, portieri d'albergo, di pubbliche vetture, omnibus, automobili pel servizio viaggiatori agli arrivi e alle partenze della stazione ferroviaria di Bagni di Montecatini.

2. Il comune di Bagni di Montecatini non potra' opporsi all'impianto di linee tramviarie che congiungano tra loro i tre nuovi Comuni e le due stazioni della ferrovia e funicolare, salvo il diritto di rimborso per maggiori spese di manutenzione delle strade predette.

Art. 5

1. E' data facolta' al Governo del Re di nominare nuovamente un R. commissario straordinario i cui poteri possano essere eventualmente prorogati anche oltre i termini segnati nell'art. 295 della legge comunale e provinciale e fino all'insediamento dei nuovi Consigli nei tre Comuni.

Art. 6

1. Il Governo del Re provvedera' alla esecuzione della presente legge, e regolera' mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti d'interesse fra i tre Comuni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1905.
VITTORIO EMANUELE.
A. Fortis.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.