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Separazione delle frazioni di Gambugliano e Monte San Lorenzo, in provincia di Vicenza, dalla frazione di Monteviale e costituzione in due Comuni autonomi

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Le frazioni di Gambugliano, Monte San Lorenzo e Monteviale, che attualmente formano l'unico comune di Gambugliano, sono separate ed erette in due Comuni autonomi, l'uno composto delle frazioni di Gambugliano Monte San Lorenzo che conserva la vecchia denominazione, l'altro costituito della frazione isolata di Monteviale di cui assume il nome.

Art. 2

1. Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 aprile 1906.
VITTORIO EMANUELE.
Sidney Sonnino.
Visto, Il guardasigilli: E. Sacchi.