diritto.io

Concernente i provvedimenti in favore delle RR. guardie di finanza

Testo vigente

Allegato A

Allegato A.
Nuova legge d'ordinamento della guardia di finanza.

Art. 1

1. Il Corpo della guardia di finanza dipende dal ministro delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica, nonche' delle forze militari di guerra dello Stato, ed e' deputato a:

  1. a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

  2. b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

  3. c) vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;

  4. d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, e in caso di guerra alla difesa dello Stato.

2. Nessuno appartenente al Corpo della guardia di finanza puo' essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo.

Art. 2

1. Il Corpo della guardia di finanza e' comandato da un generale dell'esercito attivo o proveniente dal Corpo stesso e si compone di:

2. Ufficiali superiori:

3. Colonnelli;
Tenenti colonnelli;
Maggiori.

4. Ufficiali inferiori:

5. Capitani;
Tenenti \
Sottotenenti > subalterni.

6. Sottufficiali:

7. Maresciallo maggiore
» capo
» ordinario
.
Brigadieri;
Sottobrigadieri.

8. Guardie:

9. Appuntati e guardie;
Appuntati;
Guardie;
Allievi.

10. In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.13

Art. 3

1. Il comandante generale della guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed e' coadiuvato da un colonnello comandante in seconda e da un ufficio di segreteria.

2. Sono di sua competenza l'ordinamento, il reclutamento, gli avanzamenti, l'armamento, l'equipaggiamento, l'istruzione e la disciplina del Corpo, e l'amministrazione della massa, di cui all'art. 41 della presente legge.

3. Per regolare l'azione di servizio del Corpo, il comandante riceve o provoca disposizioni dal ministro delle finanze o dai capi di amministrazione da lui delegati.

Art. 4

1. Il contingente della guardia di finanza e' ripartito in otto legioni territoriali, una legione allievi ed una scuola pei sottufficiali.

2. Le legioni territoriali sono ripartite in circoli, che, a seconda del rispettivo contingente si suddividono in compagnie, tenenze, sezioni e brigate.

3. Le legioni sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli; i circoli da maggiori o capitani; le compagnie da capitani; le tenenze da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli; le brigate da marescialli, brigadieri e sottobrigadieri.

4. Al comando dei circoli piu' importanti possono destinarsi tenenti colonnelli; alle tenenze meno importanti possono preporsi marescialli.

5. La scuola dei sottufficiali e' comandata da un ufficiale superiore.

6. Con decreto Reale saranno determinate le sedi e le circoscrizioni delle legioni e dei circoli.

7. Con decreto Ministeriale saranno determinate le ripartizioni del contingente, le sedi e la circoscrizione delle compagnie, delle tenenze, delle sezioni e delle brigate, e la sede della scuola pei sottufficiali.

Art. 5

1. Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e pei servizi interni nelle dogane, si potra' mantenere, nei limiti della forza organica del Corpo della guardia di finanza, un contingente speciale costituito di sottufficiali non piu' adatti al servizio attivo; purche' possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento.

Art. 6

1. La nomina del comandante generale da deliberarsi in Consiglio dei ministri, e' fatta con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze.

2. Le promozioni nei vari gradi di ufficiale, a scelta o per anzianita' sono disciplinate dal regolamento in vigore per gli ufficiali del R. esercito colle modificazioni necessarie per lo speciale ordinamento della R. guardia di finanza, prescritte con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato.

3. I maggiori sono pero' nominati esclusivamente per esame di concorso fra i capitani.

4. I modi di accertare l'idoneita' all'avanzamento saranno stabiliti con regolamento.

5. La nomina a sottotenente si fa in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito ottenuti dai sottufficiali negli esami finali presso la scuola, sommati con quelli di anzianita' di grado.

6. Fino alla concorrenza di un terzo dei posti e' fatta facolta' al Governo di reclutare i sottotenenti, mediante esame di concorso, fra i giovani forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali:

  1. a) abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno di eta';

  2. b) possiedano l'idoneita' fisica e i requisiti di condotta per l'ammissione nella guardia di finanza;

  3. c) siano celibi o vedovi senza prole.

7. I vincitori del concorso contrarranno la ferma di servizio nel corpo e saranno ammessi alla scuola, per compiervi un corso d'istruzione di durata non minore di due anni.

8. Essi avranno diritto all'assegno di primo corredo e durante la permanenza alla scuola percepiranno il soldo annuo di lire mille.

9. Se durante o dopo il corso d'istruzione non siano riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, essi avranno facolta' di rimanere nel corpo col grado di brigadiere o di rescindere la ferma contratta.13

Art. 7

1. I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi e questi dai marescialli ordinari; per due terzi in ordine d'anzianita' e per un terzo a scelta.

2. I marescialli ordinari sono tratti mediante esame d'idoneita' dai brigadieri che si distinguono per condotta e per lodevole servizio.

3. I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri, per due terzi in ordine di anzianita' e per un terzo a scelta.

4. Al grado di sottobrigadiere sono nominati gli appuntati e le guardie che abbiano compiuto con buon esito un apposito corso d'istruzione, al quale potranno essere ammessi dopo un anno almeno di servizio effettivo prestato in seguito al compimento della istruzione nella legione allievi.

5. (COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427).

6. I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purche' contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi. Se contano meno di otto anni di servizio sono ammessi come guardie comuni, ma dopo un anno di servizio nel corpo con buona condotta sono nominati sottobrigadieri.

7. Gli appuntati sono nominati tra le guardie raffermate.14

Art. 9

1. Con RR. decreti, proposti dai ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze, si provvede fin dal tempo di pace a tutto quanto occorre per la formazione di guerra e la mobilitazione delle brigate di terra e di mare della guardia di finanza.

2. I quadri occorrenti per questa formazione saranno presi, di massima, nel personale della guardia; ma, occorrendo, il comando di reparti di piu' compagnie potra' essere affidato anche ad ufficiali superiori dell'esercito.

3. I reparti mobilitati dipenderanno: quelli di terra dal ministro della guerra; quelli di mare dal ministro della marina.

4. Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo, con l'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea, saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti degli onori e delle ricompense dei Corpi di truppa dell'esercito.

5. In tempo di pace il ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, fara' eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia di finanza.

Art. 10

1. Il reclutamento del personale della regia guardia di finanza si effettua:

  1. 1° per arruolamenti volontari;

  2. 2° per adozione degli inscritti di leva e per passaggio volontario di militari del regio esercito e della regia armata.

2. Le opzioni e i passaggi dei militari anzidetti nella regia guardia di finanza, sono pero' sempre subordinati all'assentimento dei Ministeri della guerra e della marina, i quali hanno facolta' di vietarli per alcune categorie di militari addetti a servizi speciali e di sospenderli o limitarli anche per tutti gli altri.

3. L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

  1. a) di essere cittadino o naturalizzato;

  2. b) di essere celibe o vedovo senza prole;

  3. c) di aver compiuto il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno d'eta'.

4. Coloro pero' che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del Corpo della guardia di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;

  1. d) di avere tenuto sempre buona condotta;

  2. e) di non aver riportato condanne superiori a cinque giorni di arresto od a L. 50 d'ammenda, secondo le leggi penali generali;

  3. f) di avere una costituzione fisica sana e robusta;

  4. g) di saper leggere e scrivere.

5. Il servizio prestato nella regia guardia di finanza anche in tempo di pace e' considerato, per ogni effetto, servizio militare.1

Art. 11

1. L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio devono contrarre i sottufficiali, gli appuntati e le guardie che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

2. Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneita' fisica e intellettuale e di buona condotta, i sottufficiali, gli appuntati e le guardie possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme.

3. La rafferma contratta dai sottufficiali e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 d'eta'; di un anno, se hanno raggiunto tale limite di servizio o d'eta'.

4. La rafferma di un anno puo' essere concessa per esperimento anche a sottufficiali, appuntati e guardie, che non abbiano raggiunto gl'indicati limiti di servizio o di eta', quando per ragioni di salute o di condotta non possano ottenere la rafferma triennale da essi domandata.

5. La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.