Concernente i provvedimenti in favore delle RR. guardie di finanza
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 40, o della legge 19 giugno 1902, n. 186 sono sostituite quelle contenute nell'annesso testo, allegato A, che forma parte integrante della presente legge.
2. Il ruolo organico del personale della guardia di finanza e' stabilito secondo l'annesso quadro allegato B.
Art. 2
1. Il Governo del Re e' autorizzato a inscrivere nella parte ordinaria della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:
1) ai capitoli dei «soldi e soprassoldi per la guardia di finanza» la maggiore somma complessiva di lire 2,135,992.50;
2) al capitolo «assegni ed indennita' di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza» la maggiore somma di L. 71,220.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
Massimini.
A. Majorana.
Visto, Il guardasigilli: Gallo.