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Concernente i provvedimenti in favore delle RR. guardie di finanza

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 2

1. Il Governo del Re e' autorizzato a inscrivere nella parte ordinaria della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:

  1. 1) ai capitoli dei «soldi e soprassoldi per la guardia di finanza» la maggiore somma complessiva di lire 2,135,992.50;

  2. 2) al capitolo «assegni ed indennita' di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza» la maggiore somma di L. 71,220.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
Massimini.
A. Majorana.
Visto, Il guardasigilli: Gallo.