Sul conferimento dei banchi lotto
Testo vigente
Titolo I. Conferimento dei banchi del lotto.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. La gestione dei banchi del lotto e' affidata a ricevitori.
2. In mancanza e durante la sospensione dei ricevitori la gestione e' affidata a reggenti.
3. Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco cui sono preposti. Tuttavia, per eta' avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualita' di gerente.
Art. 2
1. I banchi vacanti sono conferiti mediante concorso per titoli;
2. Quelli con aggio non eccedente le L. 4500, a favore dei commessi di carriera:
3. Gli altri per promozione a favore dei ricevitori personalmente esercenti.
4. Per poter concorrere ai banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di:
1) due anni se l'aggio del banco non eccede le L. 1500;
2) cinque anni se l'aggio del banco non eccede le L. 2500;
3) dieci anni se l'aggio del banco non eccede le L. 3500;
4) quindici anni se l'aggio del banco e' fra le L. 3500 e le L.
4500.
5. Parimenti per poter concorrere a banchi di maggior reddito, i ricevitori debbono aver servito in ogni banco per un periodo minimo di tre anni.
6. L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 2000 se il banco da conferirsi e' di aggio eccedente le L. 5500, salvo i casi previsti dal successivo articolo.
7. Agli effetti dei concorsi l'aggio dei banchi s'intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari calcolati in base alla tabella degli aggi stabilita dal presente decreto.
Art. 3
1. In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio a di servizio da parte degli aspiranti.
2. I banchi del lotto rimessi per la terza volta a concorso, potranno in caso di esito negativo dell'esperimento, essere assegnati a commessi di carriera del luogo o, in difetto, ad estranei quivi domiciliati, su domanda che essi ne facciano e sentita la Commissione per il conferimento dei banchi; fermi gli obblighi imposti ai ricevitori e reggenti.
3. Al cessare di una gestione cosi' conferita, i banchi vorranno rimessi in gara sulla base dell'aggio accertato nell'ultimo esercizio.
Art. 4
1. L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori sono deferiti ad una commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate all'approvazione del ministro delle finanze.
2. Tale commissione e' presieduta da un consigliere di Stato, e composta: del direttore generale delle privative, del direttore capo della ragioneria delle finanze, del direttore capo della divisione del lotto e di un ricevitore del lotto di Roma, designato dai ricevitori del Regno in conformita' delle norme da stabilirsi nel regolamento.4
Art. 5
1. Le reggenze dei banchi sono concesse, per ordine di anzianita', ai commessi di carriera della provincia. Quelle pero' occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alla vedova o, in mancanza, a uno dei figli del titolare medesimo.
2. Quando i commessi, all'uopo interpellati, rinuncino alla profferta reggenza, l'amministrazione puo' provvedere con altre idonee persone secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
Art. 6
1. Quando l'aggio lordo di un banco risulti inferiore alle lire 1,500, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta, e ragguagliato al 10 per cento della somma occorrente per raggiungere le dette lire 1,500.
Art. 7
1. L'aggio di riscossione, oltre che sulle somme versate, viene corrisposto, nella misura fissata dall'art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498, anche sulle somme rimborsate ai giuocatori in seguito ad annullamenti dovuti a cause fortuite o di forza maggiore, sempre quando sia da escludersi il dolo, la colpa o anche la semplice negligenza del gestore.
Art. 8
1. I vaglia postali, che i gestori dei banchi debbano procurarsi per la rimessa delle riscossioni settimanali del lotto alla tesoreria provinciale, sono dichiarati in franchigia.
Titolo II. Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.
Art. 9
1. E' istituita una cassa di sovvenzioni per gl'impiegati e i superstiti degl'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.
2. Essa e' eretta in ente morale autonomo, con sede in Roma.
3. Lo statuto organico della cassa sara' approvato con decreto reale, sentiti il consiglio di previdenza e il consiglio di Stato.
Art. 10
1. Il quinto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre lire 1,500, viene attribuito alla cassa sovvenzioni di cui all'articolo precedente, come ordinaria entrata annuale.
2. Agli effetti di questa disposizione le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiori ad un anno, sono ragguagliate ad anno intero.
3. Rimangono pero' invariate le disposizioni di cui al menzionato art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498.
Art. 11
1. Sulla cassa sovvenzioni vengono concessi assegni vitalizi nelle proporzioni seguenti:
a) uno su quindici, agl'impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermita' o per eta' avanzata senza aver diritto a pensione;
b) nove su quindici, alle vedove senza pensione di impiegati civili dello Stato morti in attivita' di servizio;
c) quattro su quindici, alla prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato morti in attivita' di servizio;
d) uno su quindici, alle figlie nubili maggiorenni d'impiegati civili dello Stato morti in pensione, purche' il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.
2. Sono considerati come verificatisi in servizio attivo la morte e il matrimonio avvenuti in disponibilita', in aspettativa per riduzione di ruoli, o in altra qualsiasi posizione speciale che la legge equipari allo stato di attivita'.5