Ampliamento e il miglioramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 25,000,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, con le destinazioni ed a carico degli esercizi indicati nell'annessa tabella A.
Art. 2
1. La somma di cui all'articolo precedente sara' prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906 e inscritta nello stato di previsione dell'entrata degli esercizi dal 1907-908 al 1910-911 ad uno speciale capitolo della categoria movimento di capitali, e nella seguente misura:
2. Esercizio 1907-908 L. 11,369,000
» 1908-909 » 8,481,000
» 1909-910 » 3,706,000
» 1910-911 » 1,444,000
3. Approvato lo stato di previsione dell'entrata di ciascuno dei detti esercizi, il ministro del tesoro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, prelevera' dal fondo di cassa la somma rispettivamente attribuita ad ogni esercizio, che verra' imputata, come versamento avvenuto, allo speciale capitolo di cui sopra.
Art. 3
1. L'assegnazione di L. 12,500,000 per l'ampliamento e per il miglioramento della rete telegrafica sara' erogata, per linee, per le spese e per i materiali indicati all'annessa tabella B.
2. E' data facolta' al ministro delle poste e telegrafi, sentito il Consiglio superiore dei servizi elettrici, di accrescere gli stanziamenti indicati nel quadro 5, tabella B, per acquisto di apparecchi, realizzando corrispondenti economie sia nella posa dei fili, sia nell'acquisto dei materiali accessori indicati nel quadro settimo della stessa tabella, allo scopo di applicare nei centri di maggior lavoro apparati Rowland od altri riconosciuti convenienti, anche, ove ne sia il caso, in sostituzione degli apparati Baudot quadrupli previsti dal predetto quadro 5, tabella B.
Art. 4
1. I fili telegrafici di bronzo Genova-Messina (km. 1315), Napoli-Torino (km. 1040), Bari-Firenze (km. 900), Napoli-Reggio (km. 560), Roma-Venezia (km. 670), della legge del 22 dicembre 1905, n. 614, i quali dovranno essere ancora messi in opera, saranno costituiti col diametro di 3 mm. anziche' di 4.
2. L'economia che si otterra' da questo provvedimento sara' destinata al miglioramento delle palificazioni delle linee principali non comprese nella tabella B, di cui al precedente articolo, ed al rimpiazzo di vecchi cordoni deteriorati nelle gallerie.
Art. 5
1. L'assegnazione di L. 8,200,000 per la estensione della rete telefonica nazionale, sara' erogata per le linee e per gli impianti indicati nell'annessa tabella C.
2. Sulle linee telefoniche costruite e da costruire escluse le linee principali colleganti direttamente centri di popolazione superiore ai duecentomila abitanti, saranno inclusi anche quei Comuni che alla pubblicazione della presente legge siano sedi di uffici postali di prima classe od abbiano un porto il cui tonnellaggio annuo complessivo superi le cinquantamila tonnellate, purche' detti Comuni si trovino sul percorso delle linee suddette.
3. Le linee telefoniche urbane previste da questa dovranno essere compiute nel corso dei primi due prossimi esercizi.
Art. 6
1. E' abrogata la disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'art. 26 del testo unico della legge sui telefoni, approvato con R. decreto n. 196 del 3 maggio 1903.
Art. 7
1. E' istituito un «Istituto superiore postale e telegrafico» allo scopo di impartire una istruzione professionale superiore ai funzionari della carriera direttiva, di studiare le proposte pel conseguimento di miglioramenti tecnici nei servizi, di determinare le condizioni tecniche cui deve soddisfare il materiale elettrico e di provvedere al collaudo del materiale stesso.1
Art. 8
1. Con apposito regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il funzionamento dell'Istituto e per la scelta del personale da adibirvisi e determinati i programmi d'insegnamento, la durata dei corsi, l' ammissione ai corsi stessi dei funzionari dell' Amministrazione e degli estranei che ne facciano domanda, nonche' gli effetti del diploma dell'Istituto.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Schanzer.
A. Majorana.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.