Concernente la proroga delle convenzioni vigenti pei servizi postali e commerciali marittimi
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Sono approvate le qui unite convenzioni stipulate il 20 febbraio 1907 colla Navigazione generale italiana, con la Societa' veneziana di navigazione e con la Societa' di navigazione «La Veloce», per la proroga dal 1° luglio 1908 a tutto giugno 1910 dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi nelle convenzioni stesse indicati.
2. Sono pure approvate le annesse dichiarazioni di proroga dal 1° luglio 1908 a tutto giugno 1910 delle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi esercitati dalla Societa' di navigazione Puglia, dalla Societa' siciliana di navigazione, dalla Compagnia Neederland e dalla Ditta Francesco La Cava e figli.
Art. 2
1. Il ministro delle poste e dei telegrafi e' autorizzato a provvedere con R. decreto al personale dell'ufficio dei servizi postali e commerciali marittimi, istituito con R. decreto del 12 aprile 1900, n. 138, nei limiti dei posti ivi contemplati, derogando alle norme in vigore per le nomine e le promozioni di classe e di grado.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Schanzer.
Cocco-Ortu.
Mirabello.
Carcano.
Lacava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.