Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna
Testo vigente
Titolo I. Credito agrario Capitolo I. Cassa ademprivile.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. All'art. 5 della legge 28 luglio 1902, n. 342, e' sostituito il seguente: La Cassa ademprivile istituita nelle provincie di Cagliari e Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383. Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:
1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui negli articoli 2 e 4;
2° di fare anticipazioni in denaro e in natura ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento;
3° di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui nell'art. 4, e alle Societa' cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie od affini, purche' le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o d'irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, compitando gli oggetti a prezzo di costo;
4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostituzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla filossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri. Qualora i fondi siano esuberanti potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni pei primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, ne' potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, sotto la sua responsabilita', con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100. Sulle somme che la Cassa somministrera' agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualita' costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento. I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento. La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4 per cento sara' rimborsata alla Cassa dallo Stato. Sara' all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo, produrra' la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a 2 anni.
Art. 2
1. All'art. 6 della legge 28 luglio 1902, n. 342, e' sostituito il seguente.
2. Il patrimonio delle due Casse ademprivili e' costituito:
1° da una somma di tre milioni di lire da prelevarsi dagli avanzi degli esercizi 1906-907, 1907-908, 1908-909 e da inscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, mediante decreti del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti. Di detta somma L. 1,800,000 sono assegnate alla Cassa di Cagliari e L. 1,200,000 a quella di Sassari.
3. Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, le Casse non corrisponderanno alcun interesse allo Stato, dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquant'anni, corrisponderanno l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvedera' al rimborso, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;
2° da tutti i beni d'origine ed ademprivile, liberi da servitu', con dominio, od altro onere;
3° da una somma eguale alla meta' dell'imposta erariale sui terreni, inscritta nei ruoli per il 1905, a norma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 382, e dagli avanzi eventuali di cui nel primo capoverso dell'art. 7 della legge stessa;
4° dai titoli di rendita pubblica nominativa nei quali la Cassa dovra' investire le somme ricavate dalla vendita dei beni, di cui al n. 2, che fosse ritenuto utile di alienare.
4. Sul fondo di L. 1,200,000 spettante alla Cassa ademprivile di Sassari, il Ministero del tesoro prelevera' la somma corrispondente a quella sinora anticipata alla detta Cassa dalla Cassa dei depositi e prestiti e la versera' a questa in estinzione dell'anticipazione fatta; la somma rimanente sara' attribuita alla Cassa di Sassari.
5. La somma di cui al n. 3, non potra' essere impiegata che nelle operazioni indicate al n. 2 dell'art. 1 e in anticipazione agli enfiteuti e alle Societa' cooperative agrarie di cui al n. 3 dello stesso articolo, per acquisto di bestiame, di strumenti da lavoro, di materie prime e d'altre scorte.
6. Delle operazioni fatte con la somma predetta dovra' tenersi contabilita' separata.
Art. 3
1. I proventi ordinari della Cassa ademprivile sono i seguenti:
2. Potra' essere autorizzata dal Consiglio d'amministrazione della Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa, ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante della buona cultura del fondo da cedersi.
3. In questo caso il prezzo dell'affrancazione andra' in aumento del patrimonio dell'Istituto.
4. Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sara' destinato a formare il fondo di riserva.
Art. 4
1. Al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'art. 4 della legge 28 luglio 1902, n. 342, e' sostituito il seguente:
L'Amministrazione della Cassa ademprivile divide i beni di cui al n. 2 dell'art. 2, secondo le condizioni locali, in tre categorie.
Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini dell'art. 30 della legge 2 agosto 1897, n. 382, a spese del Ministero di agricoltura; quelli della seconda categoria, cioe' i boschivi, saranno sorvegliati dagli stessi uffici forestali, secondo le buone regole d'arte ed a spese dello Stato, migliorati ed amministrati dalla Cassa stessa. Quelli della terza categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto e' possibile, non inferiore a cinque ettari e dalla stessa Amministrazione concessi in enfiteusi, con preferenza ai proprietari e coltivatori delle singole circoscrizioni.
Tali disposizioni non si applicano a quei beni d'origine ademprivile che i Comuni possiedono e dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi se boschivi a conservarli tali coltivandoli e sfruttandoli secondo le norme di coltura silvana, con divieto di tagliar raso od a rotazione, se non interviene il parere favorevole dell'ispettorato forestale e l'approvazione del Ministero d'agricoltura gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprieta' ai Comuni, colle norme da fissarsi nel regolamento, quando servono ai bisogni agrari della popolazione. Se rimboscabili verranno consegnati all'ispettorato forestale per procedere al rimboschimento nell'interesse dei Comuni che concorreranno nella spesa del 50 per cento.
L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volonta', non importa decadenza.
I concessionari, sotto pena di rescissione, come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sara' nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni all'oggetto indicato. Quando pero' concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potra' permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi.
Le somme percette dallo Stato, per i prodotti del taglio dei boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dalla pubblicazione della legge 2 agosto 1897 in poi, saranno restituite al netto dalle spese, alla Cassa ademprivile. La Cassa sara' di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.
Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborsera' alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avra' annualmente pagata per i beni da essa amministrati.
La riscossione delle rendite, fitti, canoni ed altro, da parte della Cassa, sara' fatta con le norme, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potra' procedere, dietro richiesta della Cassa, dall'esattore del Comune nel quale sono gl'immobili.
Art. 5
1. Il Consiglio d'amministrazione di ciascuna delle Casse ademprivili si compone di un presidente e di otto consiglieri.
2. Il presidente e' nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio sopra terna proposta dal prefetto della Provincia.
3. Fanno parte di diritto del Consiglio d'amministrazione l'intendente di finanza, l'ispettore forestale, l'ingegnere capo del Genio civile e l'ingegnere capo del catasto. Gli altri quattro consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale con le norme dell'art. 42 della legge comunale e provinciale (testo unico).
4. Non potranno far parte del Consiglio di amministrazione i senatori, i deputati, i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale amministrativa.
5. Il presidente resta in carica 3 anni, e non e' rieleggibile che dopo trascorso un triennio; gli altri membri elettivi restano in carica due anni e non sono rieleggibili, se non dopo trascorso un biennio.
6. I membri elettivi godranno una medaglia di presenza in ogni adunanza.
7. Ciascuna delle due Casse avra' un direttore nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e un ragioniere da nominarsi con le norme del regolamento.
8. Il servizio di Cassa sara' fatto dalla tesoreria della Provincia.
Il bilancio annuale della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui sara' pubblicato gratuitamente nel foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia.
Monti frumentari e nummari.
Art. 6
1. Ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'art. 1 della legge 28 luglio 1902, n. 342, sono sostituiti i seguenti articoli:
Art. 7
1. I Monti frumentari e nummari sono enti morali autonomi soggetti alle disposizioni della presente legge.
2. I Monti esistenti in piu' Comuni contermini possono costituirsi in Consorzio, come pure i Monti di nuova istituzione. L'amministrazione consorziale del Monte, costituita con le norme che saranno stabilite nel regolamento, avra' sede nel Comune, che disporra' di un locale proprio e adatto pel Monte e in cui per ragioni di viabilita' possano piu' facilmente accedere gli abitanti degli altri Comuni.
Art. 8
1. Le Confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che ciascun anno sara' determinata dal prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza.
2. Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle opere pie che piu' non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale furono fondate.
Art. 9
1. In mancanza di mezzi, di cui nell'articolo precedente, o quando essi non fossero sufficienti per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantita' di grano occorrente per la dotazione del Monte fra quelli adatti e di loro proprieta'. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, con deliberazione a schede segrete presa a maggioranza assoluta coll'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, ha facolta' di imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento.
2. Durante il termine della gratuita concessione, che potra' esser fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sara' esente dall'imposta e dalla sovrimposta fondiaria. L'imposta erariale pei terreni esentati andra' in deduzione del contingente e non sara' in nessun caso reimposta.
3. La coltivazione del terreno sara' sotto la sorveglianza del direttore della cattedra ambulante.
Art. 10
1. Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente e' convertita in denaro.
2. In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell'art. 11 della parte in denaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata alla Cassa postale di risparmio.
Art. 11
1. Il capitale di ciascun Monte e' costituito:
1° del capitale in natura e in denaro posseduto;
2° dell'anticipazione di una somma non superiore a L. 10,000 da concedersi dalla Cassa ademprivile a ciascun Monte, anche se essi si riuniscano in Consorzio;
3° del magazzino montuario per deposito delle derrate e degli attrezzi;
4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'art. 9, dagli enti morali o dai privati;
5° di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi. Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle Societa' cooperative legalmente riconosciute ed ai privati che ne facessero domanda con le norme stabilite nel regolamento.
2. La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si fara' in base ad asta e solo dopo due esperimenti d'asta deserta si potra' fare a trattativa privata.
3. A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.
4. Dai terreni comunali potra' essere dedotta una porzione possibilmente in un solo appezzamento di superficie non minore di ettari due e nel punto piu' vicino all'abitato, la quale sara' destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sara' coltivato a cura e spesa dell'amministrazione del Monte, sotto la direzione della cattedra ambulante, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all'amministrazione del Monte.
5. Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvedera' un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.
6. Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo potra' essere acquistato, su parere del direttore della cattedra ambulante, a cura dell'amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa ademprivile.