Per i chiostri monumentali di San Vitale e di Santa Maria in Porto in Ravenna
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. E' approvata la Convenzione unita alla presente legge, stipulata il giorno 4 dicembre 1907 fra i Ministeri della pubblica istruzione, della guerra e delle finanze, il comune di Ravenna e gli azionisti della Esposizione romagnola del 1904; in forza della quale Convenzione l'Amministrazione della guerra cede a quella dell'istruzione pubblica l'uso di due chiostri di San Vitale e di una casupola presso il Mausoleo di Galla Placidia, e retrocede al municipio di Ravenna l'uso del chiostro di Santa Maria in Porto.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1908.
VITTORIO EMANUELE
Rava.
Casana.
Lacava.
Carcano.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.