Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria
Testo vigente
Art. 3
1. Le somme percette dallo Stato, dalla pubblicazione della legge 31 marzo 1901, n. 140, per fitti e prezzi di cessione dei beni di cui all'art. 2, n. 2, della legge stessa, vorranno corrisposte, al netto delle spese d'amministrazione, alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale sara', senz'altro, surrogata nei diritti, dello Stato verso i terzi.
2. Durante il tempo in cui i beni suddetti rimangono in possesso della cassa, lo Stato rimborsera' alla medesima, l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, elio questa avra' annualmente pagata per i beni da essa amministrati.
Art. 4
1. Le competenze dei notai sugli atti stipulati per la Cassa provinciale e le Casse agrarie sono ridotte alla meta' di quelle fissate dalla legge in vigore.
Capo II. Provvedimenti per l'agricoltura e per la conservazione dei boschi.
Art. 5
1. In aggiunta alle spese stabilita dalla tabella A. annessa alla legge 31 marzo 1904, n.140, saranno stanziate pel funzionamento delle cattedre ambulanti d'agricoltura nella provincia di Potenza annue L. 32,000, nell'esercizio finanziario 1908-909 o L. 30,000 in ciascuno degli esercizi successivi dal 1909-910 al 1923-924.
Art. 6
1. Nel bilancio del Ministero delle finanze e' stanziato per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di L. 15,000 per conferire premi a quei coltivatori che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco, secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 10 a 110 del regolamento 8 novembre 1900, sulla coltivazione indigena del tabacco.
Art. 7
1. Il limite massimo del premio di costruzione che il Ministero di agricoltura, industria e commercio potra' assegnare ai proprietari delle case coloniche, costruite dopo la pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, di cui all'art. 34 di detta legge, e' elevato a L. 1500, fermo rimanendo il relativo stanziamento in bilancio autorizzato al n. 6 della tabella A allegata alla legge medesima
Art. 8
1. La spesa delle ispezioni tecniche, per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprieta' privata, di cui all'ultimo comma dell'art 40 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e' a carico dello Stato
Art. 9
1. Sono dichiarati inalienabili o passeranno in consegna all'ispezione forestale i boschi di proprieta' demaniale esistenti in Basilicata.
Capo III. Opere pubbliche
Art. 10
1. E' autorizzata la spesa di L. 9,000,000 per la costruzione di strade nazionali in Basilicata.
2. Alla medesima sara' provveduto:
a) per L. 5,800,000 mediante il trasporto di L. 2,000,000 dai fondi concessi dalla legge 3 luglio 1902, n. 297, per le strade provinciali nn. 20 e 55 (dipendenti dalla legge 30 maggio 1875, n. 2521) e 117 (dipendente dalla legge 23 luglio 1881, n. 333), e di L 3,800,000 dai fondi accordati dalla legge 31 marzo 1904, n. 140, per la costruzione di strale provinciali sovvenute;
b) per L 3,200,000 con un nuovo stanziamento da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 11
1. In aggiunta alle somme concesse ai nn. 3, 4 e 5 della tabella F, annessa alla legge del 31 marzo 1904, n. 140, per l'esecuzione d'opere pubbliche in provincia di Basilicata, sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni da iscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione per la spesa del Ministero dei lavori pubblici:
a) strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare, L. 1,500,000;
b) strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati, L. 1,600,000;
c) lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile, L. 910,000.
Art. 12
1. E' autorizzata la spesa di L 1,600,000, da iscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere di conveniente sede gli uffici governativi di Potenza, mediante l'ampliamento e l'adattamento delle caserme «XVIII agosto» e «Mario Pagano», od anche di una sola di esse.
Art. 13
1. In corrispettivo della cessione da parte del Ministero della guerra delle caserme sopraddette saranno sulla somma di lire 1,600,000, di cui all'articolo precedente, prelevate a favore del Ministero medesimo L. 590,000 da destinarsi al completamento della caserma «Basilicata».
2. Detta somma sara' dal Ministero dei lavori pubblici versati in tesoreria in tre esercizi finanziari, nella seguente misura:
1) nell'esercizio 1908-909 L. 100,000;
2) id. 1909-910 » 250,000;
3) id. 1910-911 » 240,000.
3. I versamenti si faranno con le forme e con le modalita' indicate nelle leggi 5 maggio 1901, n. 151, e 14 luglio 1907, n. 496, e saranno assegnate in aumento agli stanziamenti della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra.
Art. 14
1. La somma di L.900,000 concessa al n. 6 della tabella annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, por le spese del commissariato civile di Basilicata, e' ridotta a L. 765,000.
Art. 15
1. Gli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, negli esercizi finanziari dal 1908-909 al 1922-923 relativi alle opere pubbliche della Basilicata, autorizzati dalla presente legge e da quelle anteriori, sono determinati in conformita' dell'annessa tabella A, che sostituisce quella F, allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140.
Art. 16
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1908-909, saranno portate le variazioni stabilite nella tabella B annessa alla presente legge.
Art. 17
1. Ai Comuni contemplati nella tabella E, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, sono aggiunti:
a) per il risanamento degli abitati, il comun di Potenza;
b) per il consolidamento delle frane, i comuni di Carbone, Noepoli, Rapolla, Sarconi, Tolve, Tricarico, Venosa e Sasso Castalda.
Art. 18
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327391
Art. 19
1. Ai comuni di Basilicata, non compresi nella tabella E, della legge 31 marzo 1904, n. 140, i quali essendo sforniti di acqua potabile o essendone dotati in quantita' insufficiente abbiano iniziato o completato entro il decennio dalla pubblicazione della presente legge la costruzione di nuovo condutture, sara' accordato un sussidio pari alla meta' degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui contratti a tale scopo.
2. Eguale sussidio sara' concesso a quei Comuni i quali abbiano iniziato e completato mediante mutui, nello stesso periodo di tempo, opere straordinarie intese alla ricostruzione od al miglioramento delle condutture esistenti.
3. Il termine per l'ammortamento dei mutui non potra' essere inferiore ai 35 anni.
Art. 20
1. Alla conservazione ed alla manutenzione dagli acquedotti costruiti i in esecuzione della presente legge, e di quella del 31 marzo 1904, n. 140, provvedono i Comuni, o separatamente, o riuniti in Consorzio, qualora trattasi di acquedotti intercomunali.
2. La formazione di ciascun Consorzio e' promossa dal commissario civile in tempo utile affinche' il Consorzio possa funzionare regolarmente, appena ultimati i lavori dell'acquedotto.
3. Il progetto di Consorzio conterra' le basi e le quote di concorso ed il numero dei rappresentanti da assegnarsi a ciascun Comune in relazione al rispettivo grado d'interesse.
4. Il Consorzio e' costituito con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Contro la ripartizione della spesa fra i Comuni consorziati e' ammesso il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.
Art. 21
1. Gli statuti dei Consorzi, deliberati dai rappresentanti dei Comuni consorziati, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il competente Ufficio del genio civile ed il medico provinciale, ed omologati dal prefetto.
2. Le deliberazioni consorziali sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalita' prescritti per quelle comunali.
Art. 22
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327391
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422