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Concernente la costituzione di Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Le Societa' cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in Consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato o degli enti morali.

2. A questi Consorzi puo' essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione di tali opere, purche' l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Societa' costituenti il Consorzio secondo le norme vigenti e l'appalto di ogni opera non superi l'importo di due milioni.

3. In ogni caso di gara o di trattativa privata, l'ammissione di Consorzi di cooperative all'appalto rimane subordinata al giudizio insindacabile dell'Amministrazione che decide sulle sufficienti garanzie d'idoneita', stabilita' o solvibilita' dei Consorzi stessi.

4. Ai Consorzi sono estese, per la formazione della cauzione, le stesse norme vigenti per le Societa' cooperative di produzione e lavoro.

Art. 2

1. Le Societa' cooperative di produzione e lavoro che intendano riunirsi in Consorzio agli effetti dell'articolo precedente, debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando, oltre la proposta di statuto di Consorzio, i loro statuti approvati e pubblicati nei modi di legge.

2. Nella proposta di statuto debbono essere determinati l'oggetto e la durata del Consorzio, la sua sede, il suo patrimonio, i contributi delle singole Societa', i modi di versamento, la rappresentanza e gli organi d'Amministrazione del Consorzio, le norme relative alla responsabilita' del Consorzio, delle singole Societa' e degli amministratori fra loro e verso i terzi.

Art. 3

1. Il Consorzio e' costituito e il suo statuto approvato con decreto Reale su proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici; il decreto dev'essere pubblicato, assieme allo statuto, nella Gazzetta ufficiale del Regno e nei Bollettini ufficiali delle Prefetture, presso le quali sono iscritte le singole Societa' costituenti il consorzio.

2. Contro il diniego del decreto di costituzione del Consorzio e contro la negata approvazione in tutto o in parte dello statuto, e' ammesso il ricorso alla 5ยช sezione del Consiglio di Stato.

3. Le norme del presente articolo sono osservate anche per le eventuali modificazioni dello statuto.

Art. 4

1. Consorzio di cooperative costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del Codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano.

Art. 5

1. I Consorzi di cooperative godono di piena autonomia e i loro atti non sono soggetti ad approvazione superiore.

2. Essi sono pero' sottoposti alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che l'esercita d'intesa, ove ne sia il caso, con quello dei lavori pubblici.

Art. 6

1. Ai Consorzi di cooperative di produzione e lavoro agli effetti degli articoli 1, 2 e 3, e' applicabile nei rapporti della tassa di bollo la esenzione prevista nell'art. 29, n. 9, della legge sul bollo (testo unico 4 luglio 1897, n. 414), purche' il capitale complessivo del Consorzio non superi L. 200,000 e ogni singola Societa' non vi contribuisca con un concorso maggiore di lire 30,000.

2. Gli atti dei Consorzi di cui al precedente comma sono soggetti alla registrazione col diritto fisso di L. 1,20.

3. Le esenzioni e riduzioni di tassa, concesse nel presente articolo, avranno effetto per un quinquennio dalla data di costituzione del Consorzio anche quando le cooperative, che compongono il Consorzio, abbiano singolarmente perduto il diritto alla esenzione concessa dalle leggi in vigore, per la decorrenza del quinquennio.

Art. 7

1. Quando in favore di cooperative, Banche popolari, Casse di risparmio ed altri Istituti di credito siano state fatte cessioni, regolarmente riconosciute dall'Amministrazione, sulle somme dovute all'Amministrazione stessa ad una cooperativa o Consorzio di cooperativa di produzione e lavoro per un appalto di opere pubbliche, nessun sequestro o pignoramento e' ammesso sul prezzo di appalto fino alla concorrenza dell'ammontare della cessione, ne' puo' produrre sospensioni nel corso dei pagamenti.

Art. 8

1. Per pagamento di acconti negli appalti a cooperative o Consorzi di cooperative di produzione e lavoro possono emettersi mandati di anticipazione fino alla somma di L. 50,000 ed a disposizione fino a L. 100,000.

Art. 9

1. Le cessioni di credito, di cui all'art. 7 della presente legge, e i contratti di apertura di credito fatti con cooperative e con Consorzi di cooperative da altri sodalizi cooperativi, Casse di risparmio, Banche popolari e qualsiasi altro Istituto di credito, per fornire le somme occorrenti alla esecuzione dei lavori pubblici, sono sottoposti ad una tassa di registro in ragione di centesimi 12 per ogni 100 lire o frazioni di 100 lire, decimi compresi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Venezia, addi' 25 giugno 1909.
VITTORIO EMANUELE.
BERTOLINI - LACAVA - COCCO-ORTU - CARCANO.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.