Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria
Testo vigente
Art. 11
1. In aggiunta alle somme concesse ai nn. 3, 4 e 5 della tabella F, annessa alla legge del 31 marzo 1904, n. 140, per l'esecuzione d'opere pubbliche in provincia di Basilicata, sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni da iscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione per la spesa del Ministero dei lavori pubblici:
a) strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare, L. 1,500,000;
b) strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati, L. 1,600,000;
c) lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile, L. 910,000.
Art. 12
1. E' autorizzata la spesa di L 1,600,000, da iscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere di conveniente sede gli uffici governativi di Potenza, mediante l'ampliamento e l'adattamento delle caserme «XVIII agosto» e «Mario Pagano», od anche di una sola di esse.
Art. 13
1. In corrispettivo della cessione da parte del Ministero della guerra delle caserme sopraddette saranno sulla somma di lire 1,600,000, di cui all'articolo precedente, prelevate a favore del Ministero medesimo L. 590,000 da destinarsi al completamento della caserma «Basilicata».
2. Detta somma sara' dal Ministero dei lavori pubblici versati in tesoreria in tre esercizi finanziari, nella seguente misura:
1) nell'esercizio 1908-909 L. 100,000;
2) id. 1909-910 » 250,000;
3) id. 1910-911 » 240,000.
3. I versamenti si faranno con le forme e con le modalita' indicate nelle leggi 5 maggio 1901, n. 151, e 14 luglio 1907, n. 496, e saranno assegnate in aumento agli stanziamenti della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra.
Art. 14
1. La somma di L.900,000 concessa al n. 6 della tabella annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, por le spese del commissariato civile di Basilicata, e' ridotta a L. 765,000.
Art. 15
1. Gli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, negli esercizi finanziari dal 1908-909 al 1922-923 relativi alle opere pubbliche della Basilicata, autorizzati dalla presente legge e da quelle anteriori, sono determinati in conformita' dell'annessa tabella A, che sostituisce quella F, allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140.
Art. 16
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1908-909, saranno portate le variazioni stabilite nella tabella B annessa alla presente legge.
Art. 17
1. Ai Comuni contemplati nella tabella E, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, sono aggiunti:
a) per il risanamento degli abitati, il comun di Potenza;
b) per il consolidamento delle frane, i comuni di Carbone, Noepoli, Rapolla, Sarconi, Tolve, Tricarico, Venosa e Sasso Castalda.
Art. 18
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327391
Art. 19
1. Ai comuni di Basilicata, non compresi nella tabella E, della legge 31 marzo 1904, n. 140, i quali essendo sforniti di acqua potabile o essendone dotati in quantita' insufficiente abbiano iniziato o completato entro il decennio dalla pubblicazione della presente legge la costruzione di nuovo condutture, sara' accordato un sussidio pari alla meta' degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui contratti a tale scopo.
2. Eguale sussidio sara' concesso a quei Comuni i quali abbiano iniziato e completato mediante mutui, nello stesso periodo di tempo, opere straordinarie intese alla ricostruzione od al miglioramento delle condutture esistenti.
3. Il termine per l'ammortamento dei mutui non potra' essere inferiore ai 35 anni.
Art. 20
1. Alla conservazione ed alla manutenzione dagli acquedotti costruiti i in esecuzione della presente legge, e di quella del 31 marzo 1904, n. 140, provvedono i Comuni, o separatamente, o riuniti in Consorzio, qualora trattasi di acquedotti intercomunali.
2. La formazione di ciascun Consorzio e' promossa dal commissario civile in tempo utile affinche' il Consorzio possa funzionare regolarmente, appena ultimati i lavori dell'acquedotto.
3. Il progetto di Consorzio conterra' le basi e le quote di concorso ed il numero dei rappresentanti da assegnarsi a ciascun Comune in relazione al rispettivo grado d'interesse.
4. Il Consorzio e' costituito con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Contro la ripartizione della spesa fra i Comuni consorziati e' ammesso il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.
Art. 21
1. Gli statuti dei Consorzi, deliberati dai rappresentanti dei Comuni consorziati, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il competente Ufficio del genio civile ed il medico provinciale, ed omologati dal prefetto.
2. Le deliberazioni consorziali sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalita' prescritti per quelle comunali.
Art. 22
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327391
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422
Capo IV. Amministrazione.
Art. 24
1. Le funzioni di commissario civile per le opere pubbliche ed i rimboschimenti in Basilicata, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140, sono esercitate dal prefetto di Potenza, coadiuvato dal Consiglio del commissariato e da un ufficio amministrativo.
2. Nei casi di assenza o di impedimento del prefetto esse spettano al funzionario che ne fa le veci.
Art. 25
1. Il prefetto nella sua qualita' di commissario:
1° dispone lo studio e la compilazione dei progetti di tutte le opere pubbliche e dei rimboschimenti da eseguirai in Basilicata, valendosi a tal fine del personale del genio civile e di quello forestale, i quali procederanno di accordo in tutto quanto riguarda la sistemazione idraulica forestale ed il rimboschimento dei bacini montani;
2° invigila sulla gestione dei lavori e provvede al relativo servizio per mezzo dell'ufficio amministrativo posto alla sua dipendenza;
3° esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.
Art. 26
1. Il Consiglio del commissariato e' presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, ed e' composto:
a) dell'ingegnere-capo del genio civile;
b) dell'intendente di finanza;
c) dell'ispettore forestale;
d) di un rappresentante della provincia o di un supplente, eletti dal Consiglio provinciale;
e) del presidente della Camera di commercio di Potenza;
f) del capo dell'ufficio amministrativo del commissariato;
g) di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura, nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
2. I membri a scelta ed elettivi del Consiglio del commissariato durano in carica due anni e possino essere riconfermati.
3. Il medico provinciale interverra' nelle sedute in cui si debbono trattare materie attinenti alla igiene ed avra' voto consultivo.
Art. 27
1. Il Consiglio del commissariato esercita le particolari attribuzioni che gli sono deferite dalla legge 31 marzo 1904, n. 140 e dalla presente. In genere poi esso coadiuva coi suoi pareri e con le sue proposte, il commissario nel disimpegno di tutto quanto e' richiesto per l'applicazione delle leggi stesse e che non sia d'indole esclusivamente tecnica. Esamina, nei riguardi economici ed amministrativi, i progetti di nuova costruzione di opere pubbliche e quelli di rimboschimenti, e cura che sia conservata unita' d'indirizzo nella loro compilazione.
Art. 28
1. Al prefetto, quale presidente del Consiglio dal commissariato, e' assegnata una indennita' annua da stabilirsi con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici.
Art. 29
1. L'ufficio amministrativo del commissariato e' composto d'impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, e, in quanto occorra, dell'Amministrazione provinciale dell'interno.
2. Esso compie altresi' per quanto riguarda le opere e gli oggetti contemplati nella legge 31 marzo 1904, n. 140 e nella presente, quei servizi che, secondo le norme vigenti, spetterebbero all'ufficio di prefettura.
Art. 30
1. I progetti di tutti i lavori, alla esecuzione dei quali provvede il Commissariato, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici sul parere dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile quando l'importo delle opere non supera lo L. 200,000, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando eccede tale limite.
2. Per l'esame di tali progetti nei riguardi forestali sono aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici due ispettori superiori forestali in servizio attivo.
3. Vi e' pure aggregato l'ispettore superiore amministrativo o quell'altro funzionario di grado a questo non inferiore che dirige il servizio della Basilicata nel Ministero dei lavori pubblici.
Art. 31
1. I lavori sono eseguiti secondo l'ordine stabilito nel piano regolatore di massima, di cui all'art. 94 della legge 31 marzo 1904 n. 140.
2. L'ufficio del genio civile e l'ispezione forestale preparano annualmente d'accordo e presentano al commissario il programma dei lavori da compiersi nell'anno successivo, proponendo pure quelle modificazioni al piano regolatore che ritengano eventualmente necessarie. Il programma, dopo l'esame ed il parere del Consiglio di Commissariato, e' trasmesso al Ministero dei lavori pubblici il quale l'approva sentito, per la parte attinente al regime ed al servizio forestale, il Ministero di agricoltura, industria e commercio.