Distacco dal comune di Copparo di alcune frazioni e costituzione dei cinque comuni autonomi di Capparo, Ro, Berra, Formignana e Le Venezie
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Dal comune di Copparo vengono staccate le frazioni indicate nell'articolo seguente, ed il comune di Copparo rimane composto del capoluogo e delle frazioni di Cesta e Coccanile, Ambrogio, Gradizza, Sabbioncello S. Vittore, Sabbioncello S. Pietro, Fossalta Tamara e Saletta.
Art. 2
1. Le frazioni distaccate dal capoluogo sono erette nei seguenti quattro distinti comuni:
1° Comune di Ro, comprendente le frazioni di Ro, Zocca, Ruira e Guarda.
2° Comune di Berra, comprendente le frazioni di Berra, Cologna e Serravalle.
3° Comune di Formignana, comprendente le frazioni di Tresigallo, Formignana, Rero e Finale.
4° Comune di Le Venezie, comprendente la massima parte delle bonificate Valli di Ambrogio.
Art. 3
1. Gli impiegati del vecchio Comune verranno assegnati agli uffici dei nuovi.
2. I dritti acquisiti saranno loro rispettati.
3. Qualora venisse riconosciuta l'utilita' di provvedere a taluni pubblici servizi in modo collettivo e si formasse a tal fine un consorzio fra i vari comuni, potranno esservi adibiti degli impiegati del Comune cessante.
Art. 4
1. L'Ospedale di Copparo verra' con apposito decreto Reale eretto in ente autonomo, attribuendogli a titolo patrimoniale lo stabile, i mobili, le suppellettili ora di proprieta' comunale formanti dotazione dell'Istituto, nonche' le somme elargite o comunque raccolte a suo favore e gia' capitalizzate.
2. L'esistenza del Nosocomio sara' assicurata facendo obbligatorio per i nuovi comuni il mantenimento di un tetto gratuito per ogni mille abitanti.
Art. 5
1. Il Governo del Re provvedera' per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.