Adozione del «carato metrico» del peso di 200 milligrammi come unita' di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. L'unita' di massa per il commercio delle perle fine e delle pietre preziose, e' il «carato metrico» del peso di 200 milligrammi.
2. L'uso della parola «carato» per indicare pesi diversi, e' proibito.
Art. 2
1. Con decreto Reale, udito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, sara' fissata la data in cui entrera' in vigore la presente legge, e sara' provveduto alla esecuzione di essa.
2. Collo stesso decreto verra' stabilita la progressione dei sottomultipli.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1910.
VITTORIO EMANUELE.
LUZZATTI - RAINERI - FACTA - TEDESCO.
Visto, Il guardasigilli: FANI.