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Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Il comune di Livigno e' dichiarato fuori della linea doganale.

2. La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.

Art. 2

1. E' concesso ai livignesi di introdurre nel territorio doganale in esenzione dai diritti di confine gli animali nati od allevati nel Comune e gli altri prodotti indicati nell'annessa tabella.

2. In caso di riconosciuti mutamenti nella produzione del territorio comunale il Governo del Re potra' portare variazioni alla quantita' e qualita' degli animali e degli altri prodotti da ammettersi in esenzione in modo, pero', che non ne derivi aumento nell'ammontare totale dei diritti di confine abbuonati per effetto della presente legge.

Art. 3

1. Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sara' delimitato il territorio extra-doganale e saranno stabilite le norme e le cautele cui e' subordinato il godimento della concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
VITTORIO EMANUELE.
Facta - Tedesco.
Visto, Il guardasigilli: Fani.