Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il comune di Livigno e' dichiarato fuori della linea doganale.
2. La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.
Art. 2
1. E' concesso ai livignesi di introdurre nel territorio doganale in esenzione dai diritti di confine gli animali nati od allevati nel Comune e gli altri prodotti indicati nell'annessa tabella.
2. In caso di riconosciuti mutamenti nella produzione del territorio comunale il Governo del Re potra' portare variazioni alla quantita' e qualita' degli animali e degli altri prodotti da ammettersi in esenzione in modo, pero', che non ne derivi aumento nell'ammontare totale dei diritti di confine abbuonati per effetto della presente legge.
Art. 3
1. Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sara' delimitato il territorio extra-doganale e saranno stabilite le norme e le cautele cui e' subordinato il godimento della concessione.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
VITTORIO EMANUELE.
Facta - Tedesco.
Visto, Il guardasigilli: Fani.