Concernente la cessione allo Stato del museo Ridola in Matera
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. E' approvata la convenzione 21 giugno 1910 annessa alla presente legge, con la quale viene fatta gratuita cessione allo Stato della raccolta archeologica di proprieta' dell'on. Domenico Ridola.
Art. 2
1. La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prendera' il nome di «R.
Museo Domenico Ridola».
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1911.
VITTORIO EMANUELE.
Luzzatti - Credaro.
Visto, Il guardasigilli: Fani.