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Recante provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni

Testo vigente

Titolo I. Sistemazione dei bacini montani.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Nei bacini montani dei corsi d'acqua sono eseguite a cura e spese dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le opere di sistemazione idraulico-forestale necessariamente coordinato e collegate ad opere idrauliche o portuali di qualunque categoria o classe, ovvero ad altre opere pubbliche eseguito o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici.

2. I lavori di rimboscamento e rinsodamento di bacini montani necessariamente coordinati ad opere di bonifica continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'art. 7 lettera b del testo unico approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuera' ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico; ma anche a questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge.

Art. 2

1. Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio, i lavori di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui al precedente art. 1, le condizioni dei terreni siano tali da compromettere, con danno pubblico, la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque.

2. Nella erogazione della spesa per tali lavori sara' tenuto conto, con equa misura distributiva, delle singole e speciali esigenze delle varie regioni di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919.

Art. 3

1. Con decreto o con decreti Reali successivi su proposta dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, di cui all'art. 20, per i lavori indicati all'art. 1 e il consiglio superiore delle acque e foreste per quelli indicati all'art. 2, sono determinati i bacini montani e i comuni nei quali essi si estendono, in cui dovranno eseguirsi i detti lavori.

Art. 4

1. La commissione centrale, in base a studi di massima, propone lo ordine ed il modo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 nei vari bacini montani, a seconda della loro urgenza, dell'importanza delle opere pubbliche a cui la sistemazione montana e' coordinata, tenuto anche conto delle speciali condizioni contemplate nel primo comma dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, ed entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, cosi per lavori come per indennita'.

2. Il programma per detti lavori sara' studiato in modo da intensificarli successivamente in un numero limitato di bacini, opportunamente scelti nelle varie regioni del Regno, contemplate dall'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e in queste, nelle localita' dove le condizioni speciali di urgenza si presentano maggiori.

3. Per i progetti dei lavori di cui all'art. 2 provvede il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste.

4. La commissione centrale e il comitato tecnico sunnominati possono parimente fare le loro proposte in base a studi di massima presentati dai consigli provinciali o altri enti locali interessati.

Art. 5

1. Alla compilazione dei progetti, ed alla esecuzione dei lavori, di di cui all' art. 1, attendono gli uffici del genio civile e quelli d'ispezione forestale, secondo la rispettiva competenza e rimanendo immutata la dipendenza dai rispettivi Ministeri.

2. Con decreti emanati d'accordo tra i ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio saranno istituiti uffici speciali composti di funzionari dei due corpi per determinati bacini idrografici o gruppi di bacini, che lo richieggano per la loro importanza.

3. Nel decreto ministeriale della loro costituzione, si designano la sede la circoscrizione, che potra' anche essere interprovinciale, e la composizione di detti uffici speciali.

4. Possono istituirsi sezioni speciali, anche distaccate e con personale misto, aggregate ad uffici ordinari del genio civile o ad uffici ordinari di ripartimento forestale, secondo la prevalenza delle opere idrauliche o di quelle forestali.

5. L' approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, e' regolata dall'art. 322 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato F,) modificato dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, e per quanto concerne il compartimento del magistrato alle acque di Venezia, dagli articoli 5 e 14 della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni.

6. Il collaudo dei lavori di rinsaldamento e rimboscamento e' fatto da una commissione tecnica nominata dai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 6

1. Pei lavori di cui all'art. 2, si provvede dall'amministrazione forestale, sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, ed ove occorra, il Ministero dei lavori pubblici.

2. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui agli articoli 1 e 2 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilita'.

Art. 7

1. Nei progetti di rimboscamento di cui all'art. 1 debbonsi indicare i terreni gia' dissodati, nei quali potra' provvisoriamente essere permessa senza danno la continuazione della coltura fino a nuova contraria disposizione, e quelli nei quali si possa limitare il consolidamento all'inerbamento semplice o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti a determinati vincoli di uso per la pastorizia disciplinata.

2. In detti progetti potranno essere pure considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino, e utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

3. Compilato il progetto di massima a cura degli uffici indicati nello articolo precedente, questi preparano, distintamente per ciascun comune, l'elenco dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto.

4. L'elenco deve indicare: la denominazione del terreno ed il nome del proprietario risultanti dal catasto, oppure dai ruoli dell'imposta fondiaria, i confini dell'allibramento, la estensione, la superfice e lo stato di coltura, i lavori da eseguirsi in ciascun fondo, ed il piano di rimboscamento e di coltura da applicarsi.

5. L'elenco e' pubblicato per 20 giorni all'albo pretorio di ciascun comune interessato ed entro questo termine l'elenco e' notificato gratuitamente, per mezzo dell'usciere dell'ufficio di conciliazione o del messo comunale, al domicilio degli interessati che dal giorno dell'atto di notificazione avranno 30 giorni per ricorrere o fare opposizione.

6. Trascorso il detto termine, sara' sentita la commissione centrale sulle opposizioni o sui ricorsi; quindi il ministro di agricoltura, industria e commercio approva l'elenco con decreto motivato.

7. Dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione i terreni compresi nei detti perimetri sono sottoposti, quando gia' non lo siano, al vincolo forestale stabilito dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917, ed i proprietari dei medesimi non possono opporsi alle opere che vi devono essere eseguite a termini degli articoli precedenti.

Art. 8

1. Pei lavori di cui all'art. 2 gli uffici di ispezione forestale compilano l'elenco dei terreni che debbono essere rinsaldati o rimboscati.

2. Alla compilazione, approvazione e pubblicazione di questo elenco sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 precedente, ma, in caso di oppositione o di ricorsi, sara' soltanto sentito il parere del comitato tecnico del consiglio delle acque e foreste.

Art. 9

1. Ove i terreni, ai quali verranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli, siano pascolativi, cespugliati, od in qualche modo redditivi, e' temporaneamente assegnata ai proprietari una indennita' annua in somma fissa, tenuto conto del reddito e dei tributi alla epoca dell'inizio del lavoro di risaldamento e rimboscamento.

2. In caso di mancato accordo, l'indennita' sara' liquidata in modo definitivo da una commissione arbitrale composta del pretore del mandamento che la presiede, di un delegato eletto dal consiglio comunale, e di un rappresentante unico del genio civile, del corpo forestale e dell'intendenza di finanza, sentita la parte interessata, ove lo chiegga.

3. L'indennita' decorre dalla data della presa in possesso dei terreni da parte dell'amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento, e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboscato, la quale avverra' dopo che i lavori siano collaudati ed il bosco sia diventato redditizio.

4. Il giudizio dell'amministrazione governativa e' insindacabile e non soggetto a gravame, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, anche in caso di contestazione.

Art. 10

1. Se, ai fini del rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi, di cui agli art. 7 e 8, si riconosce dall'ufficio forestale bastante la semplice esclusione degli animali da pascolo per un determinato tempo e' assegnata al proprietario od utente, a cui si applichera' tale divieto, una proporzionata indennita' da liquidarsi come al secondo comma del precedente articolo 9, tenuto conto della diminuzione di reddito che ne consegue e della esenzione dalla imposta fondiaria, di cui all'art. 14 successive.

Art. 11

1. Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di risaldamento e rimboscamento dei terreni saranno consegnate ai proprietari che dovranno mantenerle ai sensi del seguente articolo 12.

2. Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboscati intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potra' procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

3. In ogni caso pero' il prezzo di questi terreni non potra' mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 11, secondo comma, e 12 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

4. L'amministrazione forestale dello Stato provvede alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri, coi fondi all'uopo stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, il quale, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne viene rimborsato per un terzo dalla provincia e per un sesto dal comune o dai comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietarii dei terreni in cui sono le dette opere d'arte in misura non superiore al quinto della imposta prediale erariale per i terreni occupati dalle opere d'arte.

5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il ministero di agricoltura, industra e commercio deliberi di procedere all'acquisto dei terrreni per aggregarli al demanio forestale dello Stato.