Che proroga per un nuovo periodo di cinque anni, a datare dal 1° febbraio 1910, i poteri dei tribunali misti in Egitto
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9