Che converte in legge il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale venne autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912, e che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9