Riguardante la costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione di singoli monumenti
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, potra' conferire ad impiegati di ruolo del Ministero medesimo l'incarico di dirigere speciali uffici per la custodia, l'amministrazione e la conservazione di singoli monumenti.
2. Tale incarico potra' essere conferito anche a personale onorario estraneo all'Amministrazione.
3. A comporre questi uffici potra' essere chiamato personale appartenente al ruolo delle antichita' e belle arti, di cui alla legge 27 giugno 1907, n. 386, o personale onorario, senza stipendio.
4. Ai capi onorari di questi uffici verra' dato il titolo di conservatori.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1912.
VITTORIO EMANUELE.
Credaro.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.