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Riguardante la costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione di singoli monumenti

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Il ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, potra' conferire ad impiegati di ruolo del Ministero medesimo l'incarico di dirigere speciali uffici per la custodia, l'amministrazione e la conservazione di singoli monumenti.

2. Tale incarico potra' essere conferito anche a personale onorario estraneo all'Amministrazione.

3. A comporre questi uffici potra' essere chiamato personale appartenente al ruolo delle antichita' e belle arti, di cui alla legge 27 giugno 1907, n. 386, o personale onorario, senza stipendio.

4. Ai capi onorari di questi uffici verra' dato il titolo di conservatori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1912.
VITTORIO EMANUELE.
Credaro.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.