diritto.io

Concernente la protezione dei feriti e dei malati in guerra, e la tutela dei segni internazionali di neutralita'

Testo vigente

Capo I. Dell'uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da L. 300 a L. 2000.2

2. Alla stessa sanzione soggiace chiunque contraffa' o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno.

3. Tali sanzioni sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro.

Art. 2

1. I prodotti posti in commercio col segno della Croce Rossa, non autorizzato o contraffatto, saranno confiscati.

Art. 3

1. Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche ai marchi, insegne o contrassegni in uso all'entrata in vigore della presente legge.

2. Tuttavia i marchi, le insegne o i contrassegni in uso da un anno almeno all'entrata in vigore della presente legge, potranno ancora essere adoperati fino al 1° gennaio 1915.

Capo II. Della protezione dei feriti e dei malati in guerra.

Art. 4

1. Chiunque maltratta o spoglia infermi o feriti, ancorche' nemici, ovvero sottrae ed essi denaro od oggetti, e' punito con la reclusione non inferiore ai cinque anni.

2. Se il fatto sia commesso con violenza alla persona, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni.

3. Se il colpevole sia un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo o ferito, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni, e se il fatto sia commesso con violenza la pena e', secondo le circostanze, dell'ergastolo o della morte previa degradazione.1

Art. 5

1. E' punito con la reclusione da tre a quindici anni chiunque in guerra usurpa, contraffa' o illecitamente fa uso:

  1. 1° delle insegne, del bracciale e delle denominazioni della «Croce Rossa» ed in genere di altri distintivi internazionali di neutralita';

  2. 2° dei segni che, in occasione del bombardamento, distinguono gli ospedali ed i luoghi in cui sono riuniti infermi o feriti;

  3. 3° dei segni destinati alla protezione dei bastimenti ospitalieri.

Capo III. Disposizioni diverse.

Art. 6

1. I reati di cui agli articoli 4 e 5 sono di competenza dei tribunali militari.

Art. 7

1. Il Governo del Re e' autorizzato ad estendere con decreto Reale l'applicazione delle disposizioni della presente legge, relative alla protezione del nome e dell'emblema della Croce Rossa, a quegli altri emblemi, insegne e denominazioni analoghe, aventi lo stesso scopo, che fossero adottate da altri Stati, anche se non obbligati alla Convenzione di Ginevra, purche' tali Stati garantiscano la reciprocita'.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1912.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Spingardi.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.