Che approva i ruoli organici degli Istituti di belle arti e di musica
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Per gli Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Lucca, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Venezia; per le Accademie di belle arti di Carrara, di Milano, di Torino; per lo stabilimento teorico-pratico di belle arti di Massa; per la scuola di disegno in Reggio Emilia; per i Conservatori di musica di Milano, Napoli, Palermo e Parma; per l'Istituto musicale di Firenze; per il liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, in quanto concerne lo stipendio del direttore a carico dello Stato; per le scuole di recitazione di Firenze e di Roma, sono approvati i rispettivi ruoli organici del personale insegnante e il ruolo comune del personale amministrativo, disciplinare e di servizio, secondo le tabelle A, B, C, annesse alla presente legge.
2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 DICEMBRE 1915, N. 1945.
Art. 2
1. Gli insegnanti negli Istituti di belle arti e di musica si distinguono in: a) titolari che presiedono alle singole scuole; b) aggiunti, che sono di aiuto ai titolari; c) incaricati di discipline speciali, sieno di ruolo o straordinari, e di classi aggiunte a quelle normali e principali.
2. Per i corsi liberi superiori vi saranno maestri e liberi insegnanti temporanei, compensati con semplice retribuzione.
3. All'insegnamento superiore dell'architettura sara' provveduto mediante scuole speciali.
Art. 3
1. Il numero dei professori titolari e degli incaricati rimarra' invariabile quando pure il ministro usi della facolta' di assegnare professori agl'insegnamenti che, a norma di dette tabelle, siano da affidare ad incaricati, ed incaricati a quelli pei quali e' preveduta l'assegnazione di professori.
2. Il numero degli aggiunti e' contenuto nei limiti della disponibilita' del bilancio.
3. Le nomine dei capi (presidenti e direttori) degli Istituti di belle arti e musicali si fanno secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti o regolamenti organici.
Art. 4
1. La nomina ai posti di professori negli Istituti di belle arti e di musica si fa in seguito a concorso per titoli oppure per titoli e per esame. La nomina e' fatta, la prima volta, per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, da accertarsi nel modo indicato dall'art. 13, il professore viene confermato stabilmente, o pure esonerato.
Art. 5
1. Al concorso per i posti di professore degli Istituti, di cui all'art. 1, non sono ammessi coloro che abbiano meno di 21 anni di eta' o abbiano superato i 40.
2. Nel bando di concorso saranno indicati i titoli per l'ammissione e il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni della materia che debbono insegnare.
3. Per le cattedre di lettere italiane e di storia generale e' titolo necessario la laurea in lettere.
4. Per le cattedre di architettura, a parita' di merito nei concorrenti, sara' titolo di preferenza il diploma di architetto o d'ingegnere civile conseguito in una scuola di applicazione per gli ingegneri o di professore di disegno architettonico ottenuto in un Istituto di belle arti.
5. Per le cattedre di storia dell'arte, e storia generale a parita' di merito nei concorrenti, sara' titolo di preferenza il diploma conseguito nelle RR. scuole di archeologia o di storia dell'arte medioevale o moderna.
6. E' in facolta' del ministro di coprire i posti d'insegnante di storia dell'arte nelle RR. accademie e nei RR. Istituti di belle arti, con incaricati che saranno retribuiti con assegno di lire duemilacinquecento.
Art. 6
1. I professori incaricati possono essere nominati, anche senza concorso, dal ministro della pubblica istruzione in seguito a proposta del Consiglio dell'istituto e sentito il parere della sezione III del Consiglio superiore per i monumenti e per le opere di antichita' e d'arte o della Commissione permanente d'arte musicale e drammatica.
Art. 7
1. Il ministro potra' proporre al Re per la nomina a professore titolare od aggiunto, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere o per insegnamenti dati, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero insegnare.
2. Pei professori degli Istituti di belle arti, sara' inteso il parere della sezione III del Consiglio superiore di antichita' e belle arti; pei professori degli Istituti musicali si sentira' il parere del direttore dell'Istituto e quello della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica.
Art. 8
1. Il personale di amministrazione, di biblioteca e disciplinare degli Istituti di belle arti e di musica e' nominato in seguito a concorso.
2. Per essere ammesso al concorso pei posti di segretario e' necessario avere non meno di 21 e non piu' di 40 anni di eta' e possedere la laurea in lettere o in filosofia o in legge; per i posti di ispettore o di bibliotecario si richiedono le stesse condizioni di eta' e la licenza del Liceo o dell'Istituto tecnico; per i posti di economo-cassiere si richiedono le stesse condizioni di eta' e il diploma di ragioniere conseguito in uno degli Istituti tecnici governativi o pareggiati del Regno o il diploma conseguito in una scuola superiore di commercio; per i posti di aggiunti di segreteria sono necessarie le stesse condizioni di eta' e la promozione alla quarta classe di ginnasio o la licenza tecnica o la licenza della scuola complementare.
Art. 9
1. Il vincitore del concorso e' nominato in esperimento per due anni, dopo il qual termine, se avra' dato prova di idoneita', sara' confermato stabilmente su proposta del capo dell'Istituto.
2. Negli Istituti nei quali manchi l'economo-cassiere, un segretario, su proposta del capo Istituto, potra' essere incaricato anche delle funzioni di economo con una retribuzione dalle L. 200 alle L. 500 secondo l'importanza dell'ufficio.
Art. 10
1. Il personale di servizio e' nominato dal ministro dell'istruzione, sentito il parere dei capi d'Istituto.
2. Per essere nominato ad un posto di servizio negli Istituti di belle arti e di musica, e' necessario avere non meno di 21 e non piu' di 30 anni di eta' e la licenza elementare. Possono essere nominati ad un posto di servizio, anche se sforniti della licenza elementare, i militari i quali abbiano servito con fedelta' ed onore e sappiano leggere e scrivere, ed e' titolo di preferenza assoluta la campagna di guerra a cui il candidato abbia partecipato.
3. Per detti militari il limite di eta' e' esteso sino a 35 anni.
Art. 11
1. Ciascun insegnante, compreso nelle tabelle dei ruoli organici annessi alla presente legge, godra', per effetto di anzianita' senza demerito, di un aumento quinquennale del decimo sull'ammontare del suo stipendio di ruolo. Si accumuleranno fino a quattro di questi aumenti quinquennali.
2. I funzionari, che abbiano stipendi superiori alle settemila lire, non godranno degli aumenti quinquennali.