che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa
Testo vigente
Titolo I. Delle borse di commercio
Capo I. Istituzione delle borse di commercio ed autorità che vi sono proposte.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per Volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Le borse di commercio sono istituite con R. decreto, su proposta della competente Camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, per quali specie di contrattazione sia istituita.
Art. 2
1. Le borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, della Deputazioni di borsa e dei Sindacati di mediatori.
2. I ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro possono in ogni tempo ordinare di concerto ispezioni alle borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse.
Art. 3
1. La Camera di commercio adotta i provvedimenti di sua competenza, sentiti la deputazione di borsa e il sindacato dei mediatori.
2. Qualora si tratti di provvedimenti straordinari ed urgenti per il regolare andamento della borsa, il presidente della Camera di commercio puo' adottarli, sentiti la deputazione di borsa e il sindacato dei mediatori, coll'obbligo di convocare immediatamente la Camera di commercio per promuoverne le deliberazioni.
3. Le deliberazioni della Camera di commercio saranno in ogni caso comunicate, per l'approvazione, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
4. La comunicazione dovra' farsi a cura del presidente non piu' tardi del giorno successivo.
5. Intanto i provvedimenti adottati dal presidente e dalla Camera di commercio rispettivamente avranno provvisoria esecuzione e saranno validi gli atti compiuti nel frattempo anche nel caso di revoca delle deliberazioni sovraccennate.
6. Le deliberazioni della Camera di commercio si intenderanno approvate ove non intervengano provvedimenti ministeriali in contrario nel termine di 10 giorni successivi alla comunicazione fattane al Ministero.
Art. 4
1. Una Deputazione, annualmente nominata per decreto Ministeriale, ha l'ufficio di sorvegliare l'andamento della borsa e di provvedere all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.
2. La Deputazione predetta si compone di tre, cinque o sette membri, secondo che viene stabilito nel regolamento speciale indicato dall'art. 66; e' sempre di sette membri nelle borse piu' importanti.
3. Uno dei membri della Deputazione e' scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro; e un altro e' designato dagli Istituti di emissione d'accordo tra loro. Quando il numero dei componenti sia di sette, l'Istituto di emissione che esercita sul luogo la stanza di compensazione ne indica, un terzo, I rimanenti sono proposti dalla Camera di commercio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
4. La Deputazione elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta di voti.
5. Contro le sue deliberazioni si puo' ricorrere, entro cinque giorni, alla Camera di commercio.
6. Contro le deliberazioni di quest'ultima si puo' ricorrere, entro dieci giorni dalla sua notifica, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovranno senza dilazione essere comunicate.
7. A tali deliberazioni e' applicabile l'ultimo comma del precedente articolo.
Art. 5
1. Alla Deputazione di Borsa possono essere deferite dalle parti le questioni insorte in conseguenza di affari conclusi in Borsa. Essa decide in qualita' di amichevole compositore.
Art. 6
1. La Deputazione di Borsa denunzia al tribunale civile, alla cui giurisdizione appartiene la borsa, tutte le insolvenze che si verificano, quando non vi abbia provveduto il Sindacato dei mediatori, ai termini dell'art. 46.
2. La deputazione di borsa non deve fare la denunzia accennata nel precedente comma quando sia intervenuto un amichevole componimento con tutti gli interessati.
Art. 7
1. Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Camera di commercio, puo' promuovere lo scioglimento per decreto Reale tanto della deputazione di borsa che del sindacato dei mediatori.
2. Collo stesso decreto si fara' luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promuovendosi immediatamente la sua ricostituzione a senso di legge ed in ogni caso non piu' tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.
Capo II. Ingresso in borsa.
Art. 8
1. Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.
2. Non possono pero' entrare in borsa:
1° i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a' termini degli articoli 816 e 839 del codice di commercio;
2° i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprieta', ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;
3° coloro che sono esclusi dalla borsa ai termini del seguente articolo.
3. A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2° di questo articolo.
Art. 9
1. La Deputazione deve escludere dai locali della borsa:
1° coloro che esercitano in borsa la mediazione sui titoli e sui valori che vi sono quotati, senza essere iscritti nel ruolo, stabilito dall'art. 21, per la corrispondente specie di mediazione, salvo il disposto dell'art. 64;
2° i falliti e coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ed in ogni caso, gli operatori insolventi a carico dei quali sia stato preso il provvedimento di cui agli articoli 6 e 46;
3° coloro che non osservano le leggi e i regolamenti riguardanti le borse di commercio e le norme emanate dalle autorita' che vi sono preposte, ovvero che turbano il buon ordine od offendono la dignita' dell'Istituto;
4° gli esclusi da qualsiasi altra borsa del Regno od anche straniera;
5° i mediatori inscritti che facciano operazioni per proprio conto, o sospesi a norma dell'art. 54 o che facciano operazioni per conto di persone escluse dalle borse.
2. L'esclusione temporanea puo' essere revocata quando siano venute meno le cause dalle quali e' dipesa.
3. L'albo degli esclusi, anche temporaneamente, dalle borse dovra' a cura del Sindacato di borsa essere comunicato a tutte le borse del Regno.
Art. 10
1. Le Camere di commercio, sentita la deputazione ed il Sindacato di borsa, potranno stabilire per l'entrata nelle borse l'uso di tessere personali per gli operatori abituali di borsa.
2. Le tessere sono accordate su istanza redatta in carta libera e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento speciale di cui all'articolo 66. Sono personali, valevoli per un anno dalla loro data e danno diritto all'ingresso in tutte le borse del Regno.
Capo III. Ammissione dei valori alla quotazione; orario e contrattazioni alle grida.
Art. 11
1. COMMA ABROGATO D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.12
2. I titoli degli enti morali, le merci e le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di borsa.