Che approva due Convenzioni ed un Protocollo finale, firmati a Bruxelles il 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi, e di assistenza e salvataggio marittimi
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data alle due convenzioni ed al protocollo finale, aventi per oggetto l'unificazione di talune regole in materia di urto fra navi, e di assistenza e salvataggio marittimi, firmati a Bruxelles addi' 23 settembre 1910 fra l'Italia ed altri Stati.
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3. (1) Addi' 4 giugno 1913 il R. ministro a Bruxelles deposito', a nome dell'Italia, le ratifiche dei due atti internazionali, dichiarando che le colonie Eritrea e Somalia italiana accedevano alla sola Convenzione concernente «l'assistenza e il salvataggio marittimi», con diritto di denunzia, da parte di ciascuna di esse Colonie, indipendentemente da quanto credera' di fare la metropoli per conto proprio.
Art. 2
1. Al testo francese delle due convenzioni e del protocollo finale e' unita, e sara' contemporaneamente pubblicata, la traduzione italiana.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1913.
VITTORIO EMANUELE.
Di San Giuliano - Finocchiaro-Aprile -
Leonardi-Cattolica - Nitti.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.