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Concernente provvedimenti per la protezione degli animali

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 2

1. Possono conseguire la personalita' giuridica le Societa' protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:

  1. a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la piu' efficace applicazione del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei Comuni, riflettenti la protezione degli animali;

  2. b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;

  3. c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessita' di proteggere gli animali.

Art. 3

1. Il conferimento della personalita' giuridica alle Societa' protettrici degli animali e l'approvazione del relativo statuto sono fatte con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore della sanita' pubblica e del Consiglio di Stato.

2. Alle stesse formalita' sara' assoggettata l'approvazione delle successive modificazioni che le Societa' intendessero apportare ai propri statuti.

Art. 4

1. Le Societa' protettrici degli animali, gia' erette in ente morale al momento della pubblicazione della presente legge, saranno ammesse ad usufruire dei vantaggi da essa apportati, purche' ne facciano domanda al Ministero dell'interno, trasmettendo una copia dei propri statuti, e quelle altre notizie che venissero richieste circa la loro situazione patrimoniale ed il loro funzionamento.

Art. 5

1. Le Societa' protettrici degli animali costituite in ente morale dovranno inviare copia dei loro bilanci preventivi e dei loro conti consuntivi al prefetto della provincia.

2. Ove il prefetto riconosca che per deficienza di mezzi, o per cattiva o negligente amministrazione la Societa' non possa rispondere ulteriormente allo scopo per cui fu eretta in ente morale, ne proporra' lo scioglimento al Ministero dell'interno.

Art. 6

1. Ricevuta tale proposta il Ministero dell'interno dovra' anzitutto esaminare se con opportune riforme la Societa' possa essere posta in grado di ulteriormente funzionare; nel quale caso saranno, anche di ufficio, introdotte nello statuto per decreto Reale le necessarie modificazioni, sentito il Consiglio di Stato. Ove il Ministero riconosca che la Societa' non possa in alcun modo funzionare, ne promuovera' lo scioglimento per decreto Reale, sentito il Consiglio Stato.

2. L'eventuale patrimonio sociale restera' devoluto di diritto alla Congregazione di carita' del Comune in cui la Societa' aveva la sua principale sede, o a quell'altra istituzione di beneficenza che fosse designata nello statuto.

Art. 7

1. Le guardie nominate dalle Societa' protrettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purche' posseggano i requisiti di cui all'articolo 81 del regolamento approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666.

2. Il riconoscimento e' fatto dal prefetto con speciale decreto.

3. Il prefetto potra' altresi' revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogniqualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.

4. Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30.

5. Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.

Art. 9

1. Gli esperimenti scientifici consistenti in operazioni su animali viventi delle specie dei mammiferi ed uccelli, sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilita' dei rispettivi direttori. Quando si tratti di cani destinati a tali esperienze, essi non saranno custoditi nei locali annessi agli ospedali perche' non sia turbata la tranquillita' degli infermi.

2. E' vietato di servirsi dell'animale gia' sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti, tranne i casi in cui cio' sia necessario per ragioni d'indagine scientifica.

3. I trasgressori saranno puniti con ammenda da lire cento a lire cinquecento.

4. La meta' dell'ammenda spettera' agli agenti che avranno denunziato la contravvenzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1913.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Finocchiaro-Aprile.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.