Riguardante la reintegrazione dell'assegno ad personam a favore dei vice brigadieri e dei commessi dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, che ne subirono la perdita o la riduzione per effetto di promozioni a stipendio non superiori al minimo, avvenute contemporaneamente o prima dell'applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 575
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9