diritto.io

Riguardante la reintegrazione dell'assegno ad personam a favore dei vice brigadieri e dei commessi dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, che ne subirono la perdita o la riduzione per effetto di promozioni a stipendio non superiori al minimo, avvenute contemporaneamente o prima dell'applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 575

Testo vigente