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Che reca provvedimenti circa l'azienda termale demaniale di Santa Cesarea nella provincia di Lecce, e distacca le frazioni di Cerfignano e di Vitigliano rispettivamente dai comuni di Minervino di Lecce e di Ortelle costituendole in un solo Comune autonomo col nome di Santa Cesarea

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata addi' 25 maggio 1913, fra l'Amministrazione del Demanio dello Stato e la Ditta Oronzo Sticchi e figli di Maglie per la sistemazione delle «Grotte termali demaniali di Santa Cesarea» in provincia di Lecce, e per la proroga di 40 anni alla loro concessione in esercizio.

Art. 2

1. Le opere da compiere giusta la convenzione di cui nell'articolo precedente, per lo sviluppo, il completamento e l'assetto dell'azienda termale sono dichiarate di pubblica utilita': la espropriazione dei beni occorrenti all'uopo sara' compiuta calcolando l'indennita' relativa secondo i criteri stabiliti con gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della citta' di Napoli.

2. Qualora tra i beni da comprendersi nella espropriazione di cui sopra vi siano terreni non inscritti in catasto, i terreni medesimi agli effetti del presente articolo saranno parificati per la valutazione dell'imponibile, ai terreni che, negli attuali comuni di Minervino e di Ortelle, sono soggetti alla piu' bassa delle tariffe catastali.

Art. 3

1. La convenzione approvata con la presente legge sara' registrata verso pagamento del diritto fisso di una lira.

Art. 4

1. Le frazioni di Cerfignano e di Vitigliano compreso il territorio denominato Marina di Santa Cesarea sono distaccate rispettivamente dai comuni di Minervino di Lecce e di Ortelle e costituite in un solo comune autonomo col nome di Santa Cesarea.

Art. 5

1. Il contributo di L. 25.000 concesso dall'Amministrazione del Demanio a favore del comune di Minervino di Lecce, per la sistemazione stradale nella Marina di Santa Cesarea e' invece devoluto al Comune di nuova istituzione, di cui al precedente articolo, per essere del pari erogato in opere stradali da approvarsi dall'Amministrazione demaniale suddetta.

Art. 6

1. Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1913.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Facta.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.