Con la quale la frazione «Forte dei Marmi» e' distaccata dal comune di Pietrasanta e costituita in comune autonomo col nome stesso di «Forte dei Marmi»
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. La frazione del «Forte dei Marmi» e' distaccata dal comune di Pietrasanta e costituita in comune autonomo col nome stesso di «Forte dei Marmi».
Art. 2
1. La determinazione dei confini fra il comune di «Pietrasanta» e il comune del Forte dei Marmi e' determinata dallo schema topografico (1) (pianta catastale) annesso alla presente legge; limitata dalla parte della via Fiumetto-Pietrasanta, dalla linea piena rossa secondo il tracciato, in pianta A, B, B', B", C, D, E, F, per seguire a questo punto, verso ponente, la linea tratteggiata rossa determinante il confine dell'intera frazione.
Art. 3
1. Il Governo del Re provvedera' all'esecuzione della presente legge e regolera', mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti di interesse fra i due Comuni, in ragione di popolazione e di sovrimposta fondiaria.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1914.
VITTORIO EMANUELE.
SALANDRA.
Visto, Il guardasigilli: DARI.
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(1) Lo schema topografico (pianta catastale) verra' pubblicato nella Raccolta delle leggi e decreti.