Che all'articolo 28 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329, aggiunge due comma coi quali viene data l'autorizzazione a richiamare temporaneamente i sottufficiali collocati a riposo
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9