Che autorizza l'esercizio provvisorio, non oltre il 31 luglio 1916, dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato dell'esercizio finanziario 1916-917
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9