Che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1916-917, fino quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1916
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9