Concernente la conversione in legge del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1599, che autorizza l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione a disporre del fondo di 20 milioni di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1459, per operazioni di credito a favore di Enti cooperativi di consumo, degli Istituti di consumo e degli Enti autonomi di consumo, per l'acquisto e la conservazione di generi di prima necessita'
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9