Che converte in legge il Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267 autorizzante il prelevamento, sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-921 (raccolto 1921), di cui all'art. 1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9