Con la quale il termine del 31 marzo 1922, indicato nell'art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione, delle terre, e' prorogato sino alla data di pubblicazione della legge «Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna», ed in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1922
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9