Che converte in legge il R. decreto 4 marzo 1920, n. 466, che da' facolta' al Ministero dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato, a far parte di Istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9