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Sistemazione degli uffici provinciali incaricati del servizio dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e norme per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sulla assunzione medesima

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. I poteri e le funzioni gia' conferiti alle soppresse Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, nei riguardi dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono attribuiti alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

Art. 2

1. Per la trattazione di tutti gli affari inerenti all'assunzione predetta, il Consiglio direttivo delle sopraindicate rappresentanze e' composto da:

  1. a) il consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;

  2. b) il medico provinciale;

  3. c) il direttore dell'Istituto di previdenza sociale di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, che esercita le proprie attribuzioni nella Provincia, salva la facolta' di delega a al capo di dipendente agenzia nei casi in cui nella Provincia funzioni soltanto l'agenzia istessa;

  4. d) un invalido di guerra scelto dalla Amministrazione centrale della Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra;

  5. e) un rappresentante dei datori di lavoro della Provincia scelto dal Prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine' assegnato dal Prefetto.

2. I componenti di cui alle lettere d) ed e) durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.

Art. 3

1. Spetta al Consiglio direttivo di cui al precedente articolo di esprimere ai termini dell'art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il motivato parere sulle domande di esonero dalla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presentate dalle aziende che hanno nella rispettiva Provincia la loro sede principale.

Art. 4

1. Le funzioni ispettive inerenti all'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e l'accertamento delle contravvenzioni alla legge medesima, spettano:

  1. a) ai componenti del sopraindicato Consiglio direttivo;

  2. b) agli impiegati dell'ufficio dipendente dal Consiglio medesimo, autorizzati dal Prefetto in base a deliberazione di detto Consiglio;

  3. c) agli agenti in genere incaricati della sorveglianza in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 5

1. Le contravvenzioni previste dagli articoli 14 e 18 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, possono essere definite amministrativamente dal Prefetto della Provincia, al quale sono rimessi i verbali relativi.

2. Il Prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'art. 2 della presente legge, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 14 della, legge 21 agosto 1921, n. 1312, per le contravvenzioni alle relative norme e nell'importo stabilito dall'art. 18 della legge medesima per le contravvenzioni in esso previste, con facolta' di ridurre il detto importo sino alla meta'.

3. Per i recidivi nelle contravvenzioni al citato art. 14, l'ammontare della somma non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, fermo pero il limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

4. Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del Prefetto ed in mancanza il verbale di contravvenzione e' trasmesso all'autorita' giudiziaria.

Art. 6

1. Agli scopritori delle contravvenzioni spetta una quota del 10 per cento sulle prime L. 1000 dell'importo netto delle contravvenzioni medesime, del 5 per cento sulle somme da L.1001 a L. 5000, del 2 per cento sulle ulteriori somme.

2. Nulla pero' spetta ai componenti del Consiglio direttivo ed al personale delle rappresentanze provinciali di cui ai precedenti articoli, ed ai funzionari ed agli agenti che, incaricati di accertare contravvenzioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, siano esclusi da cui partecipazione al relativo importo.

Art. 7

1. Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o che risultino con esse incompatibili.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.