diritto.io

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere alla riforma della legislazione penale militare, tenendo presente, per quanto lo consenta la materia, la necessita' di coordinarla coi codici penali comuni e di informarla alla esperienza della recente guerra.

Art. 2

1. Il progetto del decreto che approva il nuovo testo delle disposizioni della legislazione penale militare sara' sottoposto all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari riunite insieme che hanno esaminato il presente disegno di legge.

2. I Presidenti del Senato e della Camera dei deputati provvederanno alla sostituzione dei senatori e dei deputati, membri delle Commissioni, che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte. Tuttavia i deputati che abbiano cessato di appartenere al Parlamento, rimarranno in carica fino all'espletamento del mandato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 novembre 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Volpi
- Federzoni.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.